23 Novembre 2024 - 23:44

Limiti orari alle slot machine. Il Tar conferma regolamento di Borgarello

Per il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia l’Intesta Stato Regioni non ha alcun valore vincolante.

15 Marzo 2021

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“Appare ormai fatto notorio la sempre maggiore diffusione del gioco d’azzardo patologico, praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari distinzioni fra le città più grandi e quelle di minori dimensioni, come è il Comune di Borgarello. Sotto tale punto di vista, il Regolamento comunale per la prevenzione del gioco d’azzardo, individua con chiarezza le finalità di pubblico interesse perseguite attraverso la regolamentazione del gioco e quindi degli orari di quest’ultimo, specificando peraltro, che tali finalità di pubblico interesse devono contemperarsi con la salvaguardia dell’iniziativa delle imprese interessate”.

 

Con queste considerazioni il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di una azienda di gestione apparecchi da intrattenimento contro il regolamento adottato dal Sindaco del Comune di Borgarello che ha disposto che il funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS sia consentito per otto ore al giorno, in particolare dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, anche nei festivi.

 

“La fissazione di un limite massimo di utilizzo degli apparecchi pari ad otto ore giornaliere non appare sproporzionato, – spiega il giudice – imponendo tale limite una pausa fra i tempi di gioco (fra le ore 13.00 e le ore 18.00, in particolare) e consentendo comunque ai titolari degli esercizi dove sono collocati gli apparecchi la prosecuzione della loro normale attività di intrattenimento, attraverso non solo l’eventuale somministrazione di cibi o bevande, ma anche attraverso l’offerta al pubblico di altri tipi di gioco, come ad esempio il superenalotto, il totocalcio, il gratta e vinci e simili forme di gioco, che non implicano però l’uso degli apparecchi (cfr. il provvedimento impugnato, pag. 2 ed anche l’art. 1 del Regolamento comunale sopra citato, che esclude dalla propria disciplina forme note e diffuse di gioco, quali, ancora, il biliardo, il flipper o i giochi da tavolo).

Quanto alla pausa pomeridiana, dalle 13.00 alle 18.00, la stessa appare idonea ad imporre al giocatore compulsivo un arresto della propria attività, per indirizzarlo verso altri comportamenti.

La circostanza che esistano forme illegali di gioco – fenomeno certo indiscutibile – non esime però gli Enti locali dalla regolazione del gioco lecito, per evitare gli eccessi patologici di quest’ultimo”.

 

Intervenendo invece su quanto raccomandato dall’Intesa conclusa tra Stato Regioni in Conferenza Unificata, il giudice ha ricordato che l’“l’Intesa stessa è stata raggiunta in esecuzione dell’art. 1 comma 936 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), norma che prevede, però, che gli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata siano recepiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti.

Tale decreto non è mai intervenuto sicché, sulla base dell’indirizzo interpretativo maggioritario e condiviso dal Collegio, all’Intesa non può attribuirsi alcun valore vincolante, neppure nella forma minima dell’atto di indirizzo rivolto agli Enti Locali”.

 

PressGiochi

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