Per la giurisprudenza, “la parte che chiede il risarcimento deve fornire la prova (e non il principio di prova) del danno, vale a dire la prova dell’esistenza di elementi oggettivi
Per la giurisprudenza, “la parte che chiede il risarcimento deve fornire la prova (e non il principio di prova) del danno, vale a dire la prova dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile”.
Lo afferma il consiglio di Stato intervenendo sull’appello proposto da una sala giochi ricorsa contro la sentenza emessa dal Tar e relativa alla richiesta presentata al comune di Verbania per l’applicazione dei limiti orari agli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lett c).
“Il soggetto che agisce in giustizia amministrativa per il risarcimento del danno derivante da un atto amministrativo illegittimo – spiega Palazzo Spada – deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria: in primis, del danno di cui si invoca il ristoro; laddove la domanda manchi di detta prova, la stessa non può che essere respinta”.
Nello specifico, il Collegio ha chiarito che “la società evidenzia la significatività degli allegati alla relazione, perché contenenti dati oggettivi provenienti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla cui rete gli apparecchi di gioco di cui trattasi sono collegati.
Ma le osservazioni, se attestano la serietà del documento contabile per gli aspetti nei quali esso costituisce il riflesso di rilevazioni ufficiali, non risultano idonee a conferirgli anche valore di prova del danno, stante la sua naturale inidoneità a tale scopo, in conseguenza della mancata allegazione dei predetti incassi antecedenti e successivi, soli elementi suscettibili di attestare che l’illegittima restrizione oraria ha effettivamente determinato in capo alla società gli asseriti minori incassi e quindi minori utili, e che tale diminuzione è poi venuta meno una volta annullata detta restrizione.
La pretesa della società di utilizzare a prova del danno – conclude il CdS – gli elementi risultanti dalla predetta relazione contabile, meramente presuntivi in quanto incentrati su proiezioni astratte, è destituita di fondamento”.
PressGiochi
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