La Corte Costituzionale ha deciso di rinviare a nuovo ruolo la discussione del ricorso relativo alla questione di legittimità della legge regionale siciliana sul gioco. L’udienza era prevista per ieri,
La Corte Costituzionale ha deciso di rinviare a nuovo ruolo la discussione del ricorso relativo alla questione di legittimità della legge regionale siciliana sul gioco.
L’udienza era prevista per ieri, e riguardava nello specifico, l’applicazione dei distanziometro per le attività da gioco, e il tema della ‘stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, che non costituisce nuova installazione e la previsione che costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
L’avvocatura generale dello Stato chiede “la dichiarazione della illegittimita’ costituzionale della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021 n. 18 con riguardo all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo”. L’art. 6 della legge regionale siciliana n. 24/2020 (“Competenze dei comuni. Distanze minime”) contempla alcune disposizioni “per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA. Vieta, quindi, l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonche’ la nuova installazione (vale a dire, il collegamento alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli) degli apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo Unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili, di 300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti e di 500 metri per i comuni oltre 50mila abitanti.
La norma in commento chiarisce, altresi’, che deve considerarsi “nuova installazione, l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attivita’”. La finalita’ dell’intervento normativo in commento e’ evidentemente quella di prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco e di tutelare determinate categorie di persone
particolarmente esposte ai rischi che ne derivano, individuando a tale scopo luoghi sensibili in prossimita’ dei quali non e’ possibile aprire centri di scommesse o installare nuovi apparecchi.
L’art. 1, comma 2, della legge n. 18/2021 aggiunge all’art. 6 della legge regionale n. 24/2020 il seguente comma 9-bis: «Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente gia’ autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto».
Oggetto dell’impugnativa da parte del CDM e’, in particolare, la previsione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18/2021 che considera appunto ‘nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto’.
Secondo l’Avvocato generale Marrone, “la norma regionale deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima perché “nel disporre che (anche) la cessione della licenza ad altro soggetto costituisce una “nuova installazione” di apparecchi da gioco introduce l’istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non e’ previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza. In particolare, l’art. 8 del TULPS sancisce il principio della personalita’ delle licenze di polizia, a mente del quale deve esserci coincidenza tra il titolare della licenza e colui che gestisce l’attivita’ autorizzata, con la conseguenza che dette autorizzazioni non possono essere trasmesse o cedute ad altri soggetti. L’eventuale subentrante in una attivita’ sottoposta a licenza ex artt. 86 e 88 TULPS avra’ la facolta’ di acquisire l’azienda e/o gli ulteriori titoli abilitativi previsti dalla legge per l’esercizio del gioco pubblico, ma non avra’ titolo per avviare immediatamente l’attivita’.
Infatti, al fine di scongiurare una illegittima interposizione del subentrante nell’esercizio dell’attivita’ per cui risulta autorizzato il cedente, il nuovo soggetto interessato dovra’ necessariamente presentare una nuova istanza all’Autorita’ amministrativa competente e conseguire necessariamente una nuova licenza di polizia, a lui intestata. “Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse ne’ dar luogo a rapporti di rappresentanza (salvi i casi espressamente preveduti dalla legge)” si ricorda.
Pertanto, l’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 18/2021, introducendo un nuovo istituto del subingresso nelle licenze di pubblica sicurezza, contrasta con gli artt. 8, 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS), e viola la potesta’ legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
Codesta Ecc.ma Corte ha piu’ volte avuto modo di pronunciarsi riguardo alla disciplina dei giochi leciti, che e’ stata “ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di «ordine pubblico e sicurezza» per le modalita’ di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l’individuazione dei giochi leciti. Si tratta di profili, infatti,
che evocano finalita’ di prevenzione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico, giustificando la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
…Va ribadito, al contempo, che la Regione Siciliana non e’ titolare di competenza propria nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza. Tale materia resta riservata alla competenza esclusiva statale perche’ riguarda la prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine pubblico inteso quest’ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunita’ nazionale».
E non vi e’ dubbio che l’art. 8 del TULPS, a tenore del quale le “autorizzazioni di polizia sono personali” e “non possono in alcun modo essere trasmesse […], salvi i casi espressamente preveduti dalla legge”, e’ norma ricompresa nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza che l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. attribuisce alla potesta’ legislativa esclusiva dello Stato.
La licenza per l’esercizio dell’attivita’ di raccolta delle scommesse, prevista dall’art. 88 del TULPS, in quanto licenza di polizia, ha carattere personale, tant’e’ che in difetto si configura il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 (Cass. Pen. Sez. III, 04/07/2006, n. 33949). La norma censurata, nella parte in cui introduce il subingresso nella licenza di un altro soggetto, invade quindi la competenza statale esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» anche in considerazione di quanto previsto dagli artt. 86 e 88 TULPS.
In definitiva, – conclude l’Avvocatura generale dello Stato – l’esigenza di garantire uniformita’ a livello nazionale in materia di ordine pubblico e sicurezza appare compromessa dalla «cessione della licenza ad altro soggetto» prevista dalla norma impugnata, che il legislatore siciliano ha emanato mancando di considerare che tale licenza, come tutte le licenze di polizia (ex art. 8 TULPS), e’ di natura personale e percio’ non puo’ essere trasferita dal titolare ad un terzo se non nei casi previsti dalle leggi statali innanzi richiamate.
PressGiochi
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