24 Novembre 2024 - 04:41

Legge europea 2015: tra le proposte aumenti del preu e tassazione sulle vincite italiane ed estere

I premi e le vincite sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono

04 Maggio 2016

I premi e le vincite sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l’applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti. Lo chiedono gli esponenti del M5S in alcuni emendamenti presentati alla legge europea per il 2015 che prevede delle modifiche alla fiscalità delle vincite conseguite nelle case da gioco.

Endrizzi chiede inoltre che “La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato e` compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco».

Anche gli esponenti della Lega Nord, Candiani e Centinaio sono intervenuti chiedendo  che «Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo (il 7, ndr), valutati in euro 3,96 milioni per l’anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  Il Ministro dell’economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

 

Presentato anche un odg da parte dei Senatori Endrizzi, Fattori, Donno, Cioffi, Blundo nel quale si chiede al Governo di promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

 

“L’articolo 7 – spiegano i pentastellati – reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite

da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C- 367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU; nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale

assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorche´ provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato; nella stessa sentenza si evince che l’assoggettamento ad imposta

sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l’esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione puo` incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d’azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»; e` necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia e` doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale”.

 

PressGiochi

 

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