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Legge europea 2015 e tassazione vincite dei casinò all’esame finale del Senato

Mentre questa settimana proseguirà l’esame della legge Europea 2015 in Aula al Senato, dove il 28 è scattato il termine per la presentazione degli emendamenti, il servizio studi di Palazzo

02 Maggio 2016

Mentre questa settimana proseguirà l’esame della legge Europea 2015 in Aula al Senato, dove il 28 è scattato il termine per la presentazione degli emendamenti, il servizio studi di Palazzo Madama riassume gli interventi in materia di tassazione delle vincite da gioco e dell’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014

“L’articolo 7 – ricorda il Servizio Studi – prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma provvede inoltre alla relativa copertura finanziaria derivante dalla nuova esenzione prevista per le vincite realizzate negli Stati europei.

Viene così adeguata all’ordinamento dell’Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco. La normativa italiana attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro; la Corte ha ritenuto tale normativa incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.

Nella versione in vigore, il comma 1 dell’articolo 69 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che i premi e le vincite derivanti da lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, costituiscano reddito per l’intero periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Tali proventi sono considerati quali redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR).

Il comma 1 dell’articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento, assoggetta i premi di importo maggiore a 50.000 lire (ca. 25,82 euro) ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il comma 2 stabilisce l’ammontare della ritenuta nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole o simili e nel 20 per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni o manifestazioni di qualsiasi altro genere. Tuttavia, ai sensi del comma 7, la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate (in Italia) è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le case da gioco tenute al pagamento dell’imposta sugli spettacoli sono escluse dall’obbligo di rivalsa dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti e degli scommettitori.

La Commissione europea aveva segnalato alle Autorità italiane la possibile violazione del principio di libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel settembre 2013. Era stata allora aperta la procedura EU-Pilot 5571/13/TAXU.

Il 22 ottobre 2014 una sentenza della Terza sezione della Corte di giustizia, determinata da due ricorsi individuali (casi C-344/13 e C-367/13), ha stabilito l’incompatibilità delle norme citate con l’ordinamento dell’Unione europea. La sentenza ha stabilito inequivocabilmente che gli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro non può assoggettare all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri ed esonerare invece dall’imposta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato. Né nel caso di specie la disparità di trattamento è stata ritenuta giustificabile per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall’articolo 52 del TFUE.

Al fine di dare attuazione nell’ordinamento nazionale alla sentenza della Corte, il Governo aveva in un primo momento ipotizzato di inserire una norma di adeguamento nello schema di decreto legislativo volto a dare attuazione all’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

L’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”) conteneva una delega al Governo per riordinare tutte le norme in vigore in materia di giochi pubblici mediante l’adozione di un “Codice delle disposizioni sui giochi”. Si rammenta che il termine per l’attuazione della delega è scaduto il 27 giugno 2015 lasciando inattuato l’articolo 14.

L’articolo 7, comma 1, del disegno di legge in esame modifica il comma 1 dell’articolo 69 del Tuir, stabilendo che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 1-bis, i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Il nuovo comma 1-bis dispone un’esenzione per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo: tali proventi non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Il comma 2, conseguentemente, abroga il citato comma 7 dell’articolo 30 del DPR 29 n. 600 del 1973, il quale prevede che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.

I commi 1 e 2 sono stati modificati nel corso dell’esame in sede referente. Il comma 1 è stato integrato prevedendo l’esenzione fiscale anche per le vincite incassate nelle case da gioco italiane: la mancata previsione avrebbe determinato infatti una situazione opposta a quella attuale. Al comma 2 è stata soppressa una modifica al comma 4 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di ritenuta sulle vincite.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 16 del disegno di legge in esame, che innalza l’aliquota IVA dei preparati per risotti dal 4 al 10 per cento.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie.

 

Si segnala infine che l’articolo 5, comma 3, del ddl in esame sulla tassazione delle vincite da gioco provvede alla copertura dei relativi oneri mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione in commento”.

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