La norma (art. 205 delle legge di Bilancio, ndr) proroga dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2023 il termine entro cui l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli deve procedere
La norma (art. 205 delle legge di Bilancio, ndr) proroga dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2023 il termine entro cui l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli deve procedere a una gara per l’attribuzione delle concessioni del gioco del Bingo (comma 1). Il canone mensile dovuto dagli attuali concessionari in scadenza che intendano altresì partecipare al nuovo bando di gara, dovuto per i mesi da gennaio a giugno del 2021, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di durata inferiore (comma 2) .
Si rammenta – scrivono i tecnici della Camera analizzando i profili finanziari della legge di bilancio – che gli importi previsti a legislazione vigente sono, rispettivamente, di 7.500 e di 3.500 euro.
Il concessionario che opta per il pagamento ridotto ai sensi del comma 2 versa la restante parte in ratemensili di pari importo, con gli interessi legali, dal luglio 2021 al dicembre 2022 (comma 3).
Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.
Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.
La relazione tecnica espone le modalità di calcolo che consentono di ricostruire matematicamente gli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo. Si rileva che gli effetti esposti sull’indebitamento netto sono diversi in quanto basati sul criterio della competenza economica, sulla cui base il canone dovuto per il primo semestre 2021 è computato al tempo in cui lo stesso matura e diviene dovuto e non in quello in cui lo stesso viene effettivamente versato.
Preso dunque atto della correttezza della ricostruzione matematica, si osserva che la stima degli effetti finanziari assume che la proroga delle concessioni in essere comporti solamente effetti positivi, riconducibili al versamento del canone mensile dovuto dai concessionari in scadenza: tale impostazione è peraltro coerente con quanto seguito con riguardo a precedenti analoghe disposizioni.
Risulta tuttavia necessario acquisire l’avviso del Governo, da un lato, circa il rinvio del corrispettivo che i vincitori della nuova gara avrebbero dovuto versare (ai sensi dell’articolo 1, comma 636, lettera a), della legge n. 147 del 2013), dall’altro, circa la compatibilità della proroga del rapporto concessorio in essere con la disciplina di fonte UE sugli affidamenti di concessioni pubbliche, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione”.
PressGiochi
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