21 Novembre 2024 - 10:39

Legge di Bilancio: interventi su Bingo, slot machine, scommesse e lotterie.

La legge di Bilancio contiene tre articoli che recano interventi sul settore del gioco pubblico, e oltre alla Commissione Bilancio anche la Commissione Finanze sarà chiamata ad esaminare il testo.

31 Ottobre 2024

La legge di Bilancio contiene tre articoli che recano interventi sul settore del gioco pubblico, e oltre alla Commissione Bilancio anche la Commissione Finanze sarà chiamata ad esaminare il testo. Vediamo i profili di interesse dei tre articoli su cui dovrà intervenire la Commissione Finanze di Camera e Senato.

Articolo 12 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)
L’articolo 12 apporta modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo.
Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
Il comma 2 modifica le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.
Infine, il comma 3 introduce, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70 per cento).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio non ascrive all’articolo 12 effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge, 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del Bingo a distanza si applichi l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504 nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
Specificamente, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

In merito, si segnala che l’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto legge, 28 aprile 2009, n. 39 stabilisce l’applicazione ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo dell’imposta unica sopra citata nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

Per tale ragione, il Governo, alla luce dell’indeterminatezza dell’enunciato normativo, rileva che la disposizione in esame muove proprio dall’esigenza di chiarire l’applicabilità, ai predetti giochi, dell’aliquota di imposta del 25 per cento in luogo di quella del 20 per cento prevista dal predetto articolo 12, comma 1, lettera f). Peraltro, il Governo stesso rappresenta che la volontà del legislatore era già desumibile dalle considerazioni riportate nelle relazioni tecniche e illustrative di accompagnamento all’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, le quali evidenziavano la volontà di estenderne il campo di applicazione anche ai giochi di sorte.


•Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, disciplinata dal decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero.
La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori. La base imponibile per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.
I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
Le aliquote variano a seconda del tipo di gioco:
 per i concorsi pronostici: 26,8 per cento della base imponibile;
 per le scommesse: da un minimo del 2 per cento a un massimo del 22,5 per cento in base alla tipologia di scommessa.
La legge di bilancio 2019 ha disposto che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del Bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.


 

Il comma 2 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

Nello specifico, l’intervento normativo, riguardante le condizioni legittimanti la deroga al predetto divieto, prevede che questa si applichi ai concessionari che versino in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo.
Ai fini del trasferimento è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala Bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala Bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In merito, si rammenta che il vigente articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013, al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 31 marzo 2023, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 350 mila euro della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile;
c) versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge, 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di 300 mila euro dell’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.
Nella relazione illustrativa il Governo segnala che il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022 ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall’introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell’originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali.
Il Governo medesimo evidenzia che la disposizione in esame risponde all’esigenza di rendere meno stringente il divieto di trasferimento in questione, ferma restando, tuttavia, la previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.

Il comma 3 modifica l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto legge, 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni volte al potenziamento dell’accertamento in materia di giochi.
In particolare, si introduce la disposizione in forza della quale, a decorrere dall’anno 2025, il montepremi del gioco del Bingo è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.
Rispetto alla vigente formulazione resta fermo l’attuale limite minimo del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite massimo del 75 per cento.

Al riguardo, si segnala che il testo vigente dell’articolo 10, comma 9-septies, sopra citato, stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2013, le seguenti misure per quanto concerne il gioco del Bingo:
 prelievo erariale pari all’11 per cento del prezzo di vendita delle cartelle;
 montepremi pari ad almeno il 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle;
 compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.
Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza.
A tal proposito, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che la modifica in esame è finalizzata alla riduzione degli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo, i quali possono presentare margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell’offerta di gioco mediante le slot machine). Pertanto, il limite del 75 per cento risponde all’esigenza di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare al montepremi si traduca in uno strumento di realizzazione di forme di concorrenza sleale tra le sale Bingo.

 

Articolo 13 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

L’articolo 13 stabilizza, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì.
Con la medesima disposizione si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio ascrive all’articolo 13 maggiori entrate extratributarie pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 che vengono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2025, si tenga nella giornata del venerdì l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto.
Tuttavia, qualora tale estrazione ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

In merito, si evidenzia che la disposizione in esame stabilizza, a partire dal 2025, l’estrazione aggiuntiva settimanale dei giochi del Lotto e del Superenalotto, attualmente prevista solo in via temporanea per l’anno 2024.
Invero, siffatta estrazione è stata introdotta per il solo anno 2023 dall’articolo 21, comma 4, del decreto legge, 1° giugno 2023, n. 61, successivamente prorogata per l’anno 2024 dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge, 30 dicembre 2023, n. 215.
L’estrazione aggiuntiva rientra tra le misure adottate in occasione dell’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023, al fine di finanziare gli interventi a favore delle popolazioni di tali territori colpite dai medesimi eventi.
Infatti, si prevede che le maggiori entrate derivanti dalla predetta misura siano destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile).
Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno
fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto.
Il comma 2, conseguentemente, prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Articolo 14 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

L’articolo 14 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 le seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024:
– concessioni relative al Bingo;
– concessioni in materia di scommesse;
– concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, all’articolo 14 sono ascrivibili maggiori entrate extratributarie pari a 232,76 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

La disposizione in esame proroga sino al 31 dicembre 2026 le concessioni in materia di Bingo, le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, inclusi quelli simulati, nonché le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza al 31 dicembre 2024.
Tali proroghe risultano necessarie per le seguenti ragioni:
 realizzazione dell’obiettivo di riordino della disciplina dei giochi pubblici di cui alla legge, 9 agosto 2023, n. 111;
 la persistente assenza di intesa con le regioni e gli enti locali per un adeguato quadro regolatorio ed economico idoneo all’identificazione di un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico;
 le dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali.

Nello specifico, il comma 1, lettera a), dispone la proroga a titolo oneroso delle concessioni relative al Bingo. Ne consegue la corresponsione da parte di ciascun concessionario dell’importo pari a 108 mila euro per ogni concessione e per ogni anno di proroga. Tale versamento è effettuato, in rate di pari ammontare, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026.

Nel merito si ricorda che la legge di stabilità del 2014 (articolo 1, commi 636-638) aveva previsto che entro il 31 marzo 2023, termine prorogato al 31 dicembre
2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera a) della legge n. 197 del 2022), venissero messe a gara 210 concessioni per la raccolta del bingo. Anche in tal caso il corrispettivo una tantum, è stato maggiorato dalla legge di bilancio 2024 del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore.

Il comma 1, lettera b), proroga a titolo oneroso le concessioni in materia di scommesse. Si prevede il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti, in due rate per ciascun anno di proroga, entro il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. Tali oneri ammontano a 9.500 euro annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con riferimento alle concessioni relative alla raccolta di scommesse, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (comma 124),ha previsto la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni. Nello specifico, la legge proroga le concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali.
Infine, il comma 1, lettera c), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773.

Pertanto, si dispone il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. L’importo di tali oneri è pari a:
120 euro per ciascun apparecchio con riferimento a quelli di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6;
4 mila euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, con riguardo agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6.

 

A tal proposito, si segnala che, ai sensi del suddetto articolo 110, comma 6, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140 mila partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli che, facenti parte della rete telematica di cui al predetto articolo 14-bis, comma 4, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
Si ricorda che tali giochi, effettuabili su rete fisica facenti parte di una rete o più reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si attivano esclusivamente in presenza di un sistema di elaborazione della rete stessa e che consentono la gestione telematica, anche attraverso apparecchi videoterminali, dei giochi leciti secondo le previsioni di appositi decreti ministeriali (articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS).

Tali reti sono affidate in concessione con procedure ad evidenza pubblica (articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972). Nel 2013 sono state sottoscritte le convenzioni di concessione relative all’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito (New slot e VLT), di durata novennale. Tali concessioni, prorogate fino al 29 giugno 2022, in ragione dell’emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19, sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera b) della legge n. 197 del 2022). Il corrispettivo una tantum, previsto per l’ottenimento delle citate concessioni, è stato maggiorato del 15 per cento dalla legge di bilancio 2024 rispetto alla previsione delle norme in vigore.

La disposizione prevede infine che le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

PressGiochi

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