23 Dicembre 2024 - 07:52

Legge di Bilancio. Inammissibili le proposte su modifiche al preu su slot e vlt e proroghe concessioni scommesse e giochi online

Durante l’esame della Legge di Bilancio alla Camera alcune proposte emendative sono state dichiarate inammissibili per carenza o inidoneita’ della compensazione. Tra queste numerose proposte di Forza Italia a firma

02 Dicembre 2020

Durante l’esame della Legge di Bilancio alla Camera alcune proposte emendative sono state dichiarate inammissibili per carenza o inidoneita’ della compensazione.

Tra queste numerose proposte di Forza Italia a firma D’Attis, Mule’, Mandelli.

Di seguito le proposte inammissibili:

Sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l’indizione e lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all’attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023. La proroga di cui al comma 3-bis è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall’art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificate dall’art. 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 3-quater. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e b, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell’anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d’affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d’affari mensile i concessionari versano i due terzi del dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all’effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell’obbligazione fiscale.

  • All’art. 205, dopo il comma 3, aggiunger e il seguente: 3-bis. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “sospensione dell’attività” sono aggiunte le parole “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede, quanto all’anno 2020 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, quanto all’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

– Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis All’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all’ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un’unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” b) al comma 3, le parole “259,2 milioni” sono sostituite dalle parole “284,2 milioni”.

– Per l’anno 2020 la base imponibile dell’Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all’art.14 bis del Dpr 640/72 è ridotta del 50 per cento rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell’anno 2021. Il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui all’art.74 comma 6 del Dpr 633/72 è sospeso per l’anno 2020. Il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto di cui all’art.74 comma 6 del Dpr 633/72 per l’anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 Febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.”

– I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 30 Dicembre 2020 sono prorogati al 30 Dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e’ versata entro il 31 Dicembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata e’versata entro il 22 Dicembre 2021. La modalità di determinazione dell’Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.”

– A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”.

  • Disposizioni in materia di giochi – 1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga. 2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica. 3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  • Interventi in materia di versamenti PREU – I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021; ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021. 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77. 205.012.

Dichiarato inammissibile anche un emendamento a firma Delmastro che chiedeva di sopprimere l’articolo 205 relativamente alla proroga della concessione del Bingo e del pagamento dei canoni di concessione.

Inammissibile anche l’emendamento a firma Ungaro e Del Barba nel quale si chiedeva la sospensione del pagamento del canone di proroga annuale per le scommesse nel 2020 : A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “da indire entro il 30 giugno 2020” sono sostituite dalle parole “da indire entro il 30 giugno 2022”, le parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023” e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo “In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l’anno 2021.”.

 

Bilancio. Proroga gare giochi: inammissibile emendamento Lacarra

 

PressGiochi