Il Governo presenta le propie proposte emendative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Tra le proposte, si conferma la
Il Governo presenta le propie proposte emendative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Tra le proposte, si conferma la scelta di sopprimere l’Osservatorio per il gioco d’azzardo patologico, ma l’Esecutivo decide di piani regionali anti-Gap e ricerche sulle dipendenze.
Di seguito l’emendamento proposto dal Governo ai lavori della Commissione Bilancio della Camera.
ART. 38.
Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l’articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)
1. All’articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all’adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all’articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l’attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».
Conseguentemente, sostituire l’articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte Pag. 34alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga all’articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l’impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.
3. A decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.
5. L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».
7. Il comma 133 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
8. Il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
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