21 Novembre 2024 - 21:58

Legge di Bilancio: il commento del Parlamento alle disposizioni sui giochi pubblici

Prende il via oggi presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato le audizioni relative alla legge di Bilancio 2021 e che si svolgeranno anche nel corso della prossima

21 Novembre 2020

Prende il via oggi presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato le audizioni relative alla legge di Bilancio 2021 e che si svolgeranno anche nel corso della prossima settimana. Intanto gli uffici del Parlamento analizzano nei propri dossier i contenuti della norma che ci accompagnerà nel 2021.

Con riferimento ai giochi pubblici:

  • si modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; sono modificate anche le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (articolo 194);
  • si fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 possa essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Si consente di pagare la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022 (articolo 205).

 

Di seguito riportiamo l’Articolo 205 (Disposizioni in materia di giochi)

L’articolo 205, comma 1, fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il comma 2 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Il comma 3 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

 

Al fine di contemperare il principio di fonte europea – spiega il Parlamento –  secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire il tendenziale allineamento temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, l’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) proceda entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai criteri direttivi elencati dal medesimo comma. Tale termine, più volte modificato (da ultimo per effetto dell’articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019) è stato prorogato di sei mesi dall’articolo 69, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2021.

Il comma 1 della disposizione in esame fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

 

Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni. Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.

 

Nell’ambito dei criteri direttivi ai quali l’ADM deve attenersi in vista dell’attribuzione delle concessioni, l’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge di stabilità 2014 prevede il versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.

Il comma 2 dell’articolo 205 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 (compreso) può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

Il comma 3 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

 

Articolo 194 (Lotteria dei corrispettivi e cashback)
L’articolo 194 reca modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Modifica inoltre la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

 

Le lettere a) e b) del comma 1 recano novelle, rispettivamente, ai commi 540 e 541 dell’art. 1, della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016) in materia di lotteria dei corrispettivi (o lotteria degli scontrini). Esse stabiliscono che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”, come scritto nel testo vigente).

La modifica al comma 542 (di cui alla lettera c) del comma 1 in esame) stabilisce che il limite annuo dell’ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applichi a tutti i premi (e non solo ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici).

Il comma 2 reca novella all’art. 18, comma 2, del D.L. n. 119/2018 (conv. dalla legge n. 136 del 2018). Tale art. 18 reca, tra l’altro, il rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi. Il comma 2 dell’art. 18 del DL n. 119 in parola istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come nel testo vigente, “all’attribuzione dei premi”.

 

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche alla disciplina della lotteria costituiscono una forma ulteriore di sostegno all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La novella al decreto-legge n. 119 del 2018 allinea la disciplina ivi prevista (applicabile anche al pagamento in contanti) alla nuova disciplina, che limita i premi ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici.

 

 

I commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima. Come detto, con le modifiche in esame, la lotteria viene destinata interamente a coloro che utilizzino strumenti elettronici di pagamento.

Si ricorda, infine, che il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame reca novella ai commi 288 e 290 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019) in materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback).

L’articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (come modificato dall’art. 73 del d.-l. n. 104/2020, conv. dalla l n. 126/2020) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289.

Con la modifica in esame si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Il citato comma 289 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. Quest’ultimo reca uno stanziamento, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per il finanziamento delle misure premiali in oggetto. La modifica in esame propone di sopprimere la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 290) che prevede che tale importo possa essere elevato in considerazione dell’emersione di base imponibile a seguito dell’applicazione della misura premiale. L’emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” ai sensi dell’art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell’evasione fiscale e contributiva. Come detto, la novella in esame propone l’abrogazione delle disposizioni inerenti all’incremento del fondo.

Si ricorda che il citato art. 73 del d.-l. n. 104/2020 ha inserito i due nuovi commi 289-bis e 289-ter in materia di cashback. Il comma 289-bis prevede che il MEF debba utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005-Codice dell’amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020.

 

Il comma 289-ter prevede che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano affidate dal MEF alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch’esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato comma 290.

 

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