L’art. 12 della legge di Bilancio 2025 interviene in merito a Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo. La norma prevede, al comma 1, l’interpretazione autentica
L’art. 12 della legge di Bilancio 2025 interviene in merito a Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo.
La norma prevede, al comma 1, l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l’applicabilità dell’aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai “giochi di abilità a distanza” anche ai “giochi di sorte a quota fissa” e ai “giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo”, ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L’interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l’eventuale contenzioso che l’indeterminatezza interpretativa potrebbe generare.
Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione accolta dalla previsione in disamina.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza – si legge nella relazione tecnica – è stata talora posta in dubbio. Per questo motivo, considerata, altresì, la scarsa chiarezza del dato letterale della norma, appare utile una norma di interpretazione autentica volta a chiarire la volontà del legislatore, peraltro evincibile dalle considerazioni e stime contenute nelle relazioni tecniche e illustrative di corredo all’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, che già conducevano a far ritenere la volontà di ricomprendere in seno alla lettera a) citata anche i giochi di sorte.
Il comma 2 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.
Il divieto in discorso è derogabile “per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” (cfr. lett. c) dell’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013).
Il Consiglio di Stato (ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022) – riporta la relazione illustrativa della legge di Bilancio – ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall’introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell’originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali.
Con il presente comma si rende, pertanto, meno stringente il divieto in questione, ferme peraltro la previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.
In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all’ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.
Il comma 3 novella l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, prevedendo che a decorrere dall’anno 2025 il montepremi sia fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. La modifica intende ridurre gli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo che possono avere margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell’offerta di gioco mediante le slot machine).
Il comma 3 stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.
Pressgiochi
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