16 Novembre 2024 - 10:34

Legge di Bilancio: ecco le modifiche della Commissione referente sui giochi pubblici

Bando di gara per le nuove concessioni di Awp e Vlt, aumento per preu e del prelievo sulle vincite. Si sintetizza così, in estrema analisi, la modifica voluta dalla Commissione

16 Dicembre 2019

Bando di gara per le nuove concessioni di Awp e Vlt, aumento per preu e del prelievo sulle vincite. Si sintetizza così, in estrema analisi, la modifica voluta dalla Commissione Bilancio del Senato che in queste settimane ha modificato i due articoli dedicati ai giochi pubblici. Modifiche su cui hanno pesato profondamente gli indirizzi del Movimento 5 Stelle presentate tramite gli emendamenti dei senatori Endrizzi e Mantero.

 

Art. 92- (Concessione per il gioco mediante apparec-chi da intrattenimento)

  1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a)e b) dell’articolo110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
  2. a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n.640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti;
  3. b) 50.000diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n.773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un’offerta minima di 2.500 diritti;
  4. c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;

d)2.500diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro35.000per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;

  1. e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.

1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati:

  1. a) al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto delle diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

b)all’Agenzia delle dogane e dei monopoli,per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

  1. c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.
  2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima,pari al 50 per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda,pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
  3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

 

Art. 93 – (Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1°gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a),e nell’8,50 per cento sino al 31 dicembre2020 e nell’8,60 per cento a decorrere dal1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall’articolo 9,comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,lettera a),del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma6, lettera b),del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo5, comma 1, lettera a),del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,n.44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.
  3. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10,comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012,n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.44, è fissato al 20per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.
  4. L’articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, è abrogato.
×