15 Novembre 2024 - 09:59

Legge di Bilancio e entrate dai giochi per il Trentino Alto Adige

La legge di Bilancio al suo articolo 169 prevede gli accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi. I

23 Novembre 2021

La legge di Bilancio al suo articolo 169 prevede gli accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi.

I commi da 6 a 9 per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione del gettito delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi attribuito alle Province autonome, anche con la modifica dell’articolo 75 dello statuto; alla determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome per gli anni 2022 e dal 2023, con la modifica dell’art. 79 dello statuto e all’attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014.

I commi 7 e 8, in attuazione di quanto concordato, intervengono in due ambiti:

  • le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 7, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; il comma 3 ne definisce l’ambito e le modalità di calcolo in relazione alle diverse tipologie di giochi;
  • la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l’articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 8, lettere b) e c)).

 

Per quanto riguarda le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi, come si legge nel dossier del Senato:

Il comma 7, lettera a) modifica il comma 1, lettera g), dell’articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale.

L’articolo 75 dello statuto elenca le quote del gettito delle entrate tributarie attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano; a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, alle due Province autonome spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali. La lettera g) contiene la formula ‘residuale’ secondo la quale spettano alle due Province tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

Le entrate tributarie spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Trentino Alto Adige, sono state riviste, da ultimo, con la legge n. 190 del 2014 a seguito dell’accordo con il Governo dell’ottobre 2014; nello specifico è stata rimodulata l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d’imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli ‘altri prodotti energetici’. In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l’intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell’IVA generale; alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l’IVA all’importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige.

Con la modifica apportata dalla norma in esame, tra ‘tutte le altre entrate’ sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.

La relazione tecnica specifica che “sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie e l’ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta”.

Il comma 8 disciplina le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi.

La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all’articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

 

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