22 Novembre 2024 - 10:37

Legge di Bilancio: dal Senato richiesta di maggior chiarezza su gare e adeguamento norme regionali sul gioco

Maggior chiarezza sulle tempistiche dei bandi di gara per le scommesse e per il Bingo e sull’obbligo dell’emanazione delle leggi regionali al fine di consentire il rispetto del termine per

06 Novembre 2017

Maggior chiarezza sulle tempistiche dei bandi di gara per le scommesse e per il Bingo e sull’obbligo dell’emanazione delle leggi regionali al fine di consentire il rispetto del termine per la pubblicazione dei bandi di gara.

A chiederlo è il Servizio Studi del Senato che torna ad esaminare la legge di Bilancio e l’articolo 90 con essa, articolo che interviene in materia di bandi di gara per le scommesse e per il bingo e prevede il termine di adeguamento delle leggi regionali all’intesa Stato Regioni sulla distribuzione dell’offerta giochi.

 

Come riporta l’art. 90 (Disposizioni in materia di giochi) :

La proposta normativa all’esame, intervenendo sull’articolo 1, comma 636, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), provvede:

  • ad estendere alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018189 la previsione dell’indizione di una gara per l’attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro (comma 1, lett.a));
  • ad elevare da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell’atto integrativo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge n. 220/2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (comma 1, lett. b)).

 

 

Si prevede poi che, anche a seguito dell’intesa approvata in Conferenza Unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisca con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge n. 208/ 2015191, con un introito almeno pari a 410 milioni.

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge n. 190/ 2014, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge n. 208/2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell’imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (comma 2).

Si prevede poi che, al fine di consentire l’espletamento delle predette procedure di selezione, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata (comma 3).

 

La Relazione Tecnica riferisce che, attualmente, le concessioni in materia di Bingo (200 sale) sono in proroga dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad euro 5.000 mensile, evidenziando come la disciplina proposta aumenti tale corrispettivo portandolo a 7.500 mensili. Rappresenta quindi che le concessioni in materia di scommesse sono in proroga tecnica, in attesa dell’emanazione del bando di gara, condizionato dalla definizione dei piani distributivi dei punti gioco, da parte degli enti locali.

 

 

Provvede quindi a calcolare gli effetti finanziari positivi associati alla proroga onerosa delle concessioni “Scommesse” ed all’incremento del corrispettivo dovuto per la proroga delle concessioni del “Bingo”. Ne deriva un introito per il 2018 pari ad euro 69,025 mln di euro, come segue:

– Sale scommesse: 6.243 x 6.000 = 37,458 ml/€

– Corner: 7.305 x 3.500 = 25,567 ml/€

– Bingo: 2.500 x 200 x 12 = 6,0 ml/€

Totale su base annuale: 69,025 ml/€

Totale introito 2018 da proroghe: 69,025.

Per quanto riguarda le gare “Bingo” e “Scommesse”, l’introito atteso nel 2018 a seguito di definizione delle gare è:

Introito Gara scommesse 410 ml/€;

Introito Gara Bingo 73 ml/€.

Totale introito 2018 da gare: 483 ml/€.

 

Al riguardo, si rappresenta che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sono stati indicati per l’anno 2018 entrate extra tributarie pari a 552 mln di euro (483 mln di euro da gare + 69.025 da proroghe). In ordine alla contabilizzazione di incassi da gare ancora da svolgere posti a copertura di oneri certi in ordine all’an ed al quantum si ripropongono alcune considerazioni già espresse in occasione del varo di provvedimenti di analogo contenuto per i quali si è proceduto nello stesso modo, in ordine alla registrazione degli incassi attesi.

L’esperimento di una procedura di selezione e l’incasso del gettito possono risentire, come è noto, di pluralità di fattori tra cui si segnalano, nel caso di specie:

  • i tempi richiesti per adeguare le leggi regionali in materia di dislocazione dei punti vendita. Si legge in relazione illustrativa, a commento del comma 3, che lo stesso “prevede un termine individuato nel 30 aprile 2018, per l’emanazione delle leggi regionali al fine di consentire il rispetto del termine per la pubblicazione del bando di gara“. Si osserva di contro che, l’articolato, non contempla il predetto termine al comma 3. Appare opportuno un chiarimento sul punto.
  • la mancata indicazione della data entro la quale dovrà aver luogo l’incasso delle somme attese (pari ad almeno 73 mln di euro per la gara “bingo” ed almeno 410 mln di euro per la gara “scommesse”), a seguito della conclusione della procedura con affidamento delle concessioni. La norma si limita infatti a fissare il termine massimo per l’indizione della gara “scommesse” e “bingo” (entro il 30 settembre 2018) e la durata della proroga delle concessioni in essere (31 dicembre 2018);
  • eventuali sospensioni della procedura, ritardi, inefficienze, contenziosi fino all’ipotesi limite di gara deserta e così via. Si ricorda, ad esempio, che il D.L. 78/2009, all’art. art. 21, comma 3, lettera a), per l’affidamento delle concessioni relative alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicava entrate in misura complessivamente non inferiore a 500 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 300 milioni di euro per l’anno 2010. Tuttavia, a seguito di un contenzioso, ed alla conseguente modifica del bando di gara, la procedura si è conclusa soltanto nel 2010, esercizio nel quale è stato possibile incassare le entrate previste;
  • la scelta di fissare al 30 settembre 2018 il termine massimo entro cui le gare devono essere indette. Sul punto andrebbe confermato che, qualora le gare fossero bandite in prossimità della scadenza del termine, tre mesi siano sufficienti a consentire lo svolgimento delle selezioni, l’affidamento delle concessioni e con esse l’incasso atteso entro il 2018.

 

 

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