AGIC, l’Associazione aderente a Confindustria che rappresenta le principali aziende concessionarie del settore del gioco pubblico, prende atto dell’annunciato aumento della tassazione sul gioco intervenuto a supporto prevalentemente di attività
AGIC, l’Associazione aderente a Confindustria che rappresenta le principali aziende concessionarie del settore del gioco pubblico, prende atto dell’annunciato aumento della tassazione sul gioco intervenuto a supporto prevalentemente di attività sportive e ricreative extra-scolastiche per minori tra i 6 e i 14 anni appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Pur apprezzando le modalità di destinazione delle risorse, AGIC sottolinea come tali interventi avvengano a pochi giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le nuove concessioni del gioco a distanza.
La modifica del quadro economico rischia da un lato di determinare una significativa minor partecipazione alla gara, con perdita di introiti per lo Stato, e dall’altro di danneggiare la competitività dell’offerta legale, favorendo una ripresa del gioco illegale, con le evidenti e negative ripercussioni per l’erario, per i consumatori e per l’intera industry.
L’emendamento in questione è stato presentato dall Governo lo scorso sabato e è contenuto nell’emendamento n. 2.62. Precisamente si chiede:
all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo Pag. 18a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205..
Il Governo ha anche presentato l’emendamento n. 38.0.97 in merito all’Osservatorio sulle dipendenze e ai fondi da usare per progetti regionali contro il distrurbo da gioco d’azzardo.
PressGiochi
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