21 Novembre 2024 - 21:59

Legge di Bilancio 2021: dalle disposizioni sui giochi entrate per 35 mln di euro tra il 2021-2023

L’articolo 24 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – si legge nella relazione illustrativa che accompagna la legge di Bilancio 2021 all’articolo 205 relativo alle disposizioni in materia

18 Novembre 2020

L’articolo 24 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – si legge nella relazione illustrativa che accompagna la legge di Bilancio 2021 all’articolo 205 relativo alle disposizioni in materia di giochi – ha stabilito che il termine previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere alla gara per l’attribuzione delle nuove concessioni Bingo, sia fissato al 30 settembre 2020.
L’articolo 69, comma 3, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, tra l’altro, la proroga di sei mesi del suddetto termine, individuando nel 31 marzo 2021 la data entro la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere all’attribuzione delle nuove concessioni Bingo.
Il primo comma della proposta normativa è finalizzato a posticipare di 24 mesi tale scadenza, in considerazione della finalità di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.
La proposta normativa inserita nel secondo e nel terzo comma è volta a consentire ai titolari di concessioni Bingo di poter versare all’Erario una parte degli importi dei canoni di concessione, pari a euro 2.800 mensili, per i primi sei mesi dell’anno 2021; la differenza è rateizzata con diciotto versamenti mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022.
Questa proposta di intervento normativo è volta a consentire ai concessionari del Bingo di poter rinviare il pagamento di una parte del canone mensile quale misura di sostegno a fronte delle criticità finanziarie conseguenti alla pandemia.
Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.
Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l’importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

La disposizione recata dal comma 1 – riporta la relazione tecnica – non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
In relazione a quanto previsto al comma 1, considerando che attualmente sono operative 195 concessioni, ad invarianza di costo per il canone mensile di proroga delle concessioni, è possibile stimare dalla proroga una entrata, per l’anno 2021 pari a euro 13.162.500 (euro 7.500 x 9 mesi = euro 67.500 x 195 concessioni = euro 13.162.500), per l’anno 2022 pari a euro 17.550.000 (euro 7.500 x 12 mesi = euro 90.000 x 195 concessioni = euro 17.550.000) e per l’anno 2023 pari a euro 4.387.500 (euro 7.500 x 3 mesi = euro 22.500 x 195 concessioni = euro 4.387.500).
Dalla proposta normativa inserita nel comma 2 deriverebbe una minore entrata nel primo semestre del 2021 pari a euro 5.499.000, calcolata sottraendo all’importo del canone mensile relativo al primo semestre dell’anno pari a euro 8.775.000 (euro 7.500 x 6 mesi = 45.000 x 195 concessioni = 8.775.000) la somma di euro 3.276.000 quale totale delle entrate, per il citato semestre, calcolate avendo a riferimento la somma di 2.800 euro mensili (euro 2.800 x 6 mesi = 16.800 x 195 concessioni = euro 3.276.000).
Dalla proposta normativa inserita nel comma 3 deriverebbe un aumento delle entrate erariali per il secondo semestre del 2021 pari a euro1.833.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 6 mesi = 1.833.000) e per il 2022 pari a euro 3.666.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 12 mesi = 3.666.000).
Tanto premesso, dalla proposta normativa deriverebbero, in totale, i seguenti incrementi di entrata, distinti per anno:
– 2021: euro 9.496.500;
– 2022: euro 21.216.000;
– 2023: euro 4.387.500.

 

Relativamente all’articolo 206 relativo alla Previsione della figura del vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la relazione illustrativa spiega che “La modifica normativa consentirebbe all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, il tutto per garantire un più efficace svolgimento dell’azione amministrativa dell’Ente”.
La disposizione nel modificare il comma 7 dell’articolo 23-quater del DL 95/2012,- si legge nella relazione tecnica – si limita a prevedere la facoltà di istituire, per l’agenzia delle dogane e dei monopoli, uno o più posti di vicedirettore, fino ad un massimo di tre solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, in luogo dell’attuale obbligo. La norma, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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