21 Novembre 2024 - 21:46

Legge Bilancio 2021: da Forza Italia proposte su Preu, distanziometri e rapporti tra le banche e il settore dei giochi

Tra i 7mila emendamenti presentati alla legge di Bilancio molte proposte arrivano anche per modificare le disposizioni relative al settore giochi pubblici. Come anticipato da Pressgiochi negli emendamenti che ha potuto visionare in anteprima, compaiono molti emendamenti a firma degli onorevoli di Forza Italia D’Attis, Mule’, Mandelli.

30 Novembre 2020

Tra i 7mila emendamenti presentati alla legge di Bilancio molte proposte arrivano anche per modificare le disposizioni relative al settore giochi pubblici. Come anticipato da Pressgiochi negli emendamenti che ha potuto visionare in anteprima, compaiono molti emendamenti a firma degli onorevoli di Forza Italia D’Attis, Mule’, Mandelli.

Ne riassumiamo gli interventi di seguito:

Forza Italia chiede:

– Per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 lett.a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall’art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

 

– Il termine previsto per la scadenza delle concessioni per la gestione della rete telematica di cui all’art.14 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è prorogato di trentasei mesi.”

 

– Nei contratti bancari sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l’esclusione delle aziende che operano nella raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’art.110 commi 6 e 7 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge di conversione.”

 

-A decorrere dal 1° gennaio 2021 le normative emanate da Regioni ed Enti Locali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili ed orari di apertura degli esercizi di installazione degli apparecchi da gioco nonché di funzionamento degli apparecchi medesimi si intendono abrogate. In ossequio al dettato dell’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 7 Settembre 2017 gli orari di interruzione dl funzionamento quotidiano degli apparecchi da gioco sono fissati come segue: dalle ore 24 alle ore 7. Le disposizioni successive all’entrata in vigore della presente legge di conversione che siano in contrasto con le disposizioni dei periodi precedenti sono nulle.”

 

– Ai fini dell’iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli anni 2021 e 2022, non è considerato requisito la regolarità fiscale e contributiva. A tale fini non potrà essere richiesto all’atto dell’iscrizione o del rinnovo dell’iscrizione al suddetto registro alcun documento attinente alla regolarità fiscale o contributiva.”

 

-I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 30 Dicembre 2020 sono prorogati al 30 Dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e’ versata entro il 31 Dicembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata e’versata entro il 22 Dicembre 2021. La modalità di determinazione dell’Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.”

 

-All’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell’imposta unica.”.

 

– All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, sopprimere le parole da “e il divieto di trasferimento dei locali” fino al termine del periodo. Il trasferimento è acconsentito unicamente nella provincia o capoluogo di provincia sprovvisto di offerta.

3-ter. Il Ministro delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall’art.9 del D.M.31 gennaio 2000, n.29 al fine di renderli coerenti con l’attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori

 

– I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.

 

 

-A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”.

 

 

I tre esponenti di Forza Italia chiedono anche di sostituire interamente l’articolo 205:

L’articolo 205 è sostituito dal seguente:

Articolo 205

(Disposizioni in materia di giochi)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
  2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
  3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

PressGiochi

 

 

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