Nel 2011 la Commissione europea in una consultazione pubblica illustrava il «Libro verde sul gioco d’azzardo on line nel mercato interno», che individuava gli obiettivi comuni degli Stati membri riguardo
Nel 2011 la Commissione europea in una consultazione pubblica illustrava il «Libro verde sul gioco d’azzardo on line nel mercato interno», che individuava gli obiettivi comuni degli Stati membri riguardo alla regolamentazione dei servizi di gioco d’azzardo on line e contribuiva a individuare i principali settori in cui l’Unione europea deve intervenire in via prioritaria. Circa un anno dopo – 23 ottobre 2012 – sempre la Commissione, consapevole dell’importanza dell’impatto del gioco on line sui consumatori, con la comunicazione «Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d’azzardo on line» si proponeva di intervenire sui problemi di ordine normativo, sociale e tecnologico legati al gioco d’azzardo on line. In quella sede la stessa Commissione annunciava che avrebbe emanato raccomandazioni: a) sulla tutela dei consumatori nel campo dei servizi di gioco d’azzardo on line, compresa la tutela dei minori, e b) sulla comunicazione commerciale responsabile dei servizi di gioco d’azzardo on line.
Nella sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo on line nel mercato interno, il Parlamento europeo invitava la Commissione a esplorare la possibilità di “interoperabilità” tra registri degli Stati membri di autoesclusione, a introdurre misure di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo ed a prendere in considerazione l’attuazione di controlli obbligatori dell’identificazione da parte di terzi. Il Parlamento chiedeva altresì di imporre agli operatori di gioco pubblico l’obbligo di fornire sui siti Internet di gioco informazioni sulle autorità di regolamentazione e avvisi per i minori, nonché di promuovore l’utilizzo di autolimitazioni.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia, i cui dettami sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione nella raccomandazione in esame. In assenza dell’armonizzazione normativa e fiscale a livello di Unione europea nel settore dei giochi e delle scommesse, in via di principio gli Stati membri sono liberi di definire gli obiettivi delle rispettive politiche sui giochi di sorte e di fissare il livello di tutela che intendono offrire allo scopo di proteggere la salute dei consumatori. La Corte di giustizia dell’Unione europea forniva orientamenti generali sull’interpretazione delle libertà fondamentali del mercato interno nel settore del gioco on line, tenendo conto della peculiarità di tali attivita. Pur potendo restringere o limitare l’offerta transnazionale di servizi di gioco on line sulla base degli obiettivi di interesse generale che cercavano di proteggere, gli Stati membri erano tuttavia tenuti a dimostrare l’opportunità e la necessità delle misure restrittive. Essi avevano, infatti, il dovere di dimostrare che gli obiettivi di interesse generale erano perseguiti in modo coerente e sistematico (Cause C-186/11 e C-209/11 Stanleybet International, C-316/07 Stosse altri).
Alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento e dal tenore delle pronunce suindicate, lo scorso anno (16 luglio 2014) la Commissione europea adottava una raccomandazione con la quale intendeva ben rilevare che:
Entro il 19 gennaio 2016 – si legge nelle raccomandazione in esame – gli Stati membri sono invitati a notificare alla Commissione le misure adottate ai sensi della presente raccomandazione per consentirle di valutare l’attuazione della raccomandazione stessa. Per la prima volta si cerca di armonizzare il settore del gioco. Anche se la raccomandazione tratta solo di gioco pubblico on line, sembrerebbe che la Commissione voglia iniziare un percorso di armonizzazione del gioco pubblico, andando a toccare in prima battuta quelli che sono i temi più sensibili di questo settore: la tutela del consumatore e soprattutto quella dei minori. Sebbene in Italia la maggior parte delle indicazioni della raccomandazione siano già da tempo attuate, vi sono dei passaggi che dovrebbe essere ben rilevati nel nostro Paese; laddove infatti si parla di sponsorizzazioni e di comunicazioni commerciali, con intelligenza la Commissione a ragione ritiene che né le une ne tantomeno le altre debbano essere vietate, ma entrambe, con il fine di promuovere il gioco pubblico on line, devono essere condotte senza coinvolgere i minori e tutelando la fede pubblica. A tal proposito si legge nella raccomandazione che “gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco (…..) on line contengano messaggi concreti e trasparenti che riportino almeno i rischi per la salute derivanti dalle problematiche legate al gioco d’azzardo.”
I nostri parlamentari quando propongono che la pubblicità su giochi venga del tutto vietata dovrebbero essere consapevoli che tale divieto potrebbe essere in contrasto con i principi della Comunità europea (che, Grecia permettendo, esiste ancora!).
PressGiochi
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