In relazione all’impegno contrattuale di concedere sconti o ricompense, l’impresa deve stanziare un apposito fondo, il cui importo deve essere tale da coprire i costi che ritiene di dover sostenere
Le manifestazioni a premio sono promesse di premi al pubblico da parte di produttori e rivenditori di beni e servizi, finalizzate a stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l’immagine aziendale e gratificare i consumatori. A promuoverle possono anche essere imprese straniere, senza sede stabile in Italia ma, in tal caso, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 17 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972). Il concorso e l’operazione può svolgersi anche in associazione tra più imprese, ove ciascuna promuove con la stessa iniziativa i propri beni o servizi.Il termine massimo di durata di un’operazione a premio è di 5 anni, decorrenti dalla data di inizio (che coincide con il giorno a partire dal quale viene fatta pubblicità all’iniziativa) con termine il giorno in cui viene richiesto il premio.
Da un punto di vista civilistico, si tratta di promesse al pubblico, con conseguente natura di atto unilaterale non recettizio, che impegna il promittente a eseguire la prestazione promessa nel momento in cui la volontà viene esternata e raggiunge il pubblico.
Possono realizzarsi sotto forma di concorsi o di operazioni a premio, la cui disciplina specifica è contenuta nel “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”, emanato con Dpr n. 430/2001.
Nei concorsi a premio, – spiega fiscooggi.it – diversamente dalle operazioni, non tutti i concorrenti possono ottenere il premio, ma la vincita è destinata solo ad un numero predefinito di partecipanti.
In particolare, nei concorsi l’attribuzione del premio può dipendere dalla sorte, da un software di assegnazione, dall’abilità dei concorrenti o dalla velocità di adempimento eccetera (ad esempio, un’azienda che opera nel ramo della cosmesi e prodotti di bellezza, al fine di incentivare la vendita di alcuni prodotti, mette in palio 10 consolle da gioco da assegnare ai consumatori che troveranno nella scatola dei prodotti – creme per la pelle – una scheda che riporta la scritta “hai vinto”). I premi messi in palio consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non possono essere ricompresi tra i premi il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall’individuazione dei vincitori.
L’articolo 2 del regolamento definisce, infatti, i concorsi a premio come manifestazioni pubblicitarie, in cui l’attribuzione dei premi offerti, a uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende solo:
Invece, le operazioni a premio (disciplinate dall’articolo 3 dello stesso regolamento) sono manifestazioni pubblicitarie caratterizzate da:
Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionali, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove d’acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’Iva. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. In tali ipotesi, vedremo che la disciplina fiscale subisce alcune deroghe.
In tutti i casi, non rileva se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente del prodotto o servizio promozionato.
Dalla definizione delle caratteristiche dei concorsi e operazioni a premio, ne consegue che non sono considerate manifestazioni a premio:
Per tali operazioni si applicheranno, pertanto, regole fiscali diverse.
Il trattamento contabile
In relazione all’impegno contrattuale di concedere sconti o premi, l’impresa deve stanziare un apposito fondo, a fronte di specifico accantonamento, il cui importo deve essere tale da coprire tutti i costi che, sulla base di stime e/o dell’esperienza passata, l’azienda ritiene di dover sostenere per far fronte alle richieste dei clienti.
La stima dei buoni, che si ritiene verranno utilizzati dai clienti o dei beni che formeranno il premio, deve essere effettuata sulla base di tutti gli elementi a disposizione dell’azienda (statistiche, studi, eccetera) in modo che il calcolo non risulti arbitrario.
Pertanto, diventa necessaria l’accensione del conto “Fondo per buoni sconto e concorsi a premio”, che accoglierà, in base al principio di competenza e nel rispetto della correlazione tra costi e ricavi, una stima il più possibile attendibile dei costi che si prevede di sostenere.
Il costo dell’operazione deve, infatti, gravare per competenza nell’esercizio nel quale è avvenuta la contabilizzazione del ricavo, indipendentemente da quello in cui i clienti, nei limiti del regolamento del premio, richiederanno il premio stesso.
Questa, l’iscrizione in bilancio:
Immaginiamo, ad esempio, l’impresa Alfa spa, che propone alla propria clientela un’operazione a premio di un prodotto altamente commerciale. Da un’analisi di mercato e dall’esperienza pregressa, l’impresa ha motivo di supporre che solamente il 30% delle vendite è finalizzato all’ottenimento del premio e individua nella percentuale del 5% delle vendite l’importo da accantonare.
Al 1° aprile Alfa vende alla ditta Beta srl uno stock composto da 1.500 prodotti oggetto dell’operazione a premio dal prezzo unitario di 4,50 euro.
Dare: crediti vs clienti – 8.100 euro,
Avere: merci c/vendita – 6.750 euro; Iva c/vendita – 1.350 euro.
Contestualmente alla vendita l’impresa dovrà rilevare il costo che prevede di sostenere al momento in cui dovrà corrispondere il premio. L’accantonamento del 5% sarà fatto sul 30% delle vendite. Pertanto: 6.750 x 30% = 2.025 x 5% = 101,25,
Dare: accantonamento per operazioni e concorsi a premio – 101,25,
Avere: fondo accantonamento per operazioni e concorsi a premio – 101,25.
Gli oneri connessi a una manifestazione a premio includono tutte le spese dirette, indirette e accessorie collegate all’operazione stessa (ad esempio, i costi sostenuti per la campagna di marketing del prodotto che si intende promuovere con le operazioni a premio). Sono considerati “spese di pubblicità e propaganda”, iscritte nella voce B 7) – costi per servizi del conto economico.
Fiscalmente, le spese di pubblicità sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (articolo 108, comma 2, Tuir).
Se gli oneri relativi alla manifestazione a premio risultino, al momento del pagamento minori o maggiori rispetto alla previsione fatta per gli accantonamenti, le eventuali differenze saranno sopravvenienze attive o passive e concorreranno alla formazione del reddito dell’esercizio. Ciascun fondo può essere mantenuto in bilancio solo per i tre esercizi successivi a quello della rispettiva formazione: la parte del fondo non utilizzata al termine del terzo esercizio, sarà sopravvenienza attiva.
Il percettore
Nel caso sia un’impresa a percepire il premio, lo stesso sarà contabilizzato tra i ricavi, nella voce A5) del conto economico – altri ricavi e proventi, con commento, in nota integrativa, della natura straordinaria del provento, in quanto non connesso all’ordinaria attività d’impresa.
PressGiochi
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