A partire da oggi, 14 Gennaio 2023, entrerà in vigore nel territorio regionale del Lazio, la nuova normativa approvata in Regione sull’installazione degli apparecchi da gioco e tra gli altri,
A partire da oggi, 14 Gennaio 2023, entrerà in vigore nel territorio regionale del Lazio, la nuova normativa approvata in Regione sull’installazione degli apparecchi da gioco e tra gli altri, l’obbligo di separazione dello spazio dedicato agli apparecchi comma 6 dalle restanti attività del locale.
Tale obbligo sarà valevole sia per gli esercizi generalisti che per le sale giochi, le sale scommesse, le sale Vlt e le sale Bingo. In base alla Legge Regionale nr.16/2022 la separazione potrà avvenire anche con pannelli o pareti divisorie.
Con le nuove disposizioni approvate ad agosto 2022 decade la retroattività dell’applicazione dell’articolo 4 della L.r. 5/2013 relativo alla distanza delle sale gioco dalle aree sensibili, che passa da 500 a 250 metri solo per gli esercizi di nuova apertura. Nessun limite di distanza, quindi, per gli esercizi pubblici commerciali e le sale da gioco già esistenti alla data in vigore della nuova disposizione, rispetto alle aree sensibili, quali istituti scolastici, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali sanitarie o socioassistenziali, luoghi di culto. In compenso, le nuove norme introducono numerose prescrizioni per tutti gli esercenti, anche quelli vecchi, tra cui: la riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni 30 secondi; la separazione netta tra lo spazio dedicato agli apparecchi da gioco e gli altri ambienti degli esercizi; una pausa obbligatoria di 5 minuti ogni trenta minuti di gioco consecutivi; interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza; riduzione delle fasce orarie.
In occasione dell’approvazione del collegato (ora legge n. 19/2022) la Regione ha introdotto ulteriori misure prevedendo la riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi Awp e Vlt.
In vista dell’entrata in vigore delle norme, la Direzione regionale è intervenuta negli ultimi giorni con dei chiarimenti all’interno dei quali spiega quali sono le norme da applicare agli apparecchi da gioco, ricomprendendo tra essi a sorpresa anche gli apparecchi di puro intrattenimento comma 7.
Come si legge nei chiarimenti, la direzione spiega: “Per quanto concerne, invece i punti 3), 5) e 7), ove si parla genericamente di “apparecchio di gioco” o di “apparecchiature di gioco” ovvero di “postazioni per il gioco”, va rilevato che il legislatore regionale non ha utilizzato il termine “d’azzardo”, che avrebbe reso inequivoco il perimetro di applicazione alla luce della citata definizione contenuta all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge in esame. Tuttavia, è ragionevole ritenere, in base alla natura delle prescrizioni ivi contenute e in considerazione di quanto disposto dall’art. 11-bis, comma 21, che il riferimento sia comunque da intendere al “gioco d’azzardo” e, conseguentemente, agli “apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Quindi, secondo quanto spiega il regolatore regionale, alcuni punti delle modifiche apportate ad agosto 2022 riguarderanno anche l’amusement.
Le associazioni di categoria si sono subito attivate per fare una comunicazione in merito alla Regione e chiedere un incontro per chiarire l’applicazione della normativa – ci fa sapere Alessandro Lama presidente di Confesercenti amusement.
Di seguito le modifiche apportate dalla legge 16 del 2022 e dalla n. 19 del 2022.
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione
e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche.
Disposizioni finanziarie)
“1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:
1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931;
2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;
3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;
4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale;
5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;
6) interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;
7) fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.”;
“4 bis. L’Osservatorio presenta annualmente una apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.”;
“Art. 11 bis
(Disposizioni transitorie)
“1 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell’esercizio.”.
PressGiochi
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