Tra le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali della regione Lazio e pubblicate oggi nella Gazzetta Ufficiale Serie regioni, compare anche l’articolo 22
Tra le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali della regione Lazio e pubblicate oggi nella Gazzetta Ufficiale Serie regioni, compare anche l’articolo 22 che reca modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)» in merito all’applicazione delle distanze dai luoghi sensibili e dei locali ai quali vanno applicati.
“Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 6: 1) al comma 2-bis, dopo le parole: «mappatura, da aggiornare annualmente,» sono inserite le seguenti: «delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all’art. 2 e»;
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:«2-ter. Ai fini di cui al comma 1 e all’art. 12, la Regione predispone una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l’individuazione delle distanze di cui all’art. 4,
comma 1.»;
b) al comma 2 dell’art. 11-bis, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
c) dopo il comma 1 dell’art. 13, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli oneri derivanti dall’art. 4, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».
1-ter Agli oneri derivanti dall’art. 4, comma 2-bis, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.»
Quanto alle distanze, la legge del 2013 prevede che ” Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i trenta mesi successivi a tale data (agosto 2022), a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico”.
Il distanziometro secondo la disposizione oggi in vigore dovrebbe essere attuato a partire dal prossimo agosto. Le associazioni hanno recentemente manifestato per chiedere al Consiglio di prevedere un ulteriore proroga per l’entrata in vigore di dette disposizioni anche in vista di una prossima attività di riordino normativo del governo in materia giochi. Consiglio che ha aperto alla possibilità di introdurre la proroga nel prossimo collegato di bilancio.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|