Nel corso della XVII legislatura, la legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato
Nel corso della XVII legislatura, la legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Sono dunque rimaste inattuate o parzialmente attuate, tra le altre, le norme concernenti la revisione del catasto dei
fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie; la revisione della riscossione degli enti locali e dell’imposizione sui redditi di impresa; la razionalizzazione dell’Iva e di altre imposte indirette, la revisione della disciplina dei giochi pubblici e il rilancio del settore ippico; la revisione della fiscalità energetica e
ambientale.
E’ quanto riporta il dossier ‘Elementi essenziali della tassazione in Italia’ aggiornato al 3 novembre del servizio studi del Senato della Repubblica.
Si ricorda che “Le entrate relative ai giochi ammontano nel 2021 a 12.401 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, +18,0%). Nel 2020, ammontavano a 10.510 milioni di euro (-5.095 milioni di euro, -32,6%)”.
Un capitolo viene dedicato anche all’istituzione avvenuta in questi anni della lotteria degli scontrini.
“Ai fini di migliorare la compliance del contribuente, la legge di bilancio 2017 ha previsto l’istituzione di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione (le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo
erariale e ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori (carte di credito e bancomat) sono previsti premi aggiuntivi sia per il consumatore che per l’esercente). In tale modo si cerca di attribuire al consumatore finale un ruolo di controllo mediante l’introduzione di un contrasto di interessi tra le controparti della transazione economica. Successivamente l’articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 ha innovato la disciplina della lotteria stabilendo che per partecipare alla estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari (che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione) e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate. La norma prevede, altresì, che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione
necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie. La norma, pertanto, diversamente dal precedente regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre nuove e ulteriori lotterie degli scontrini con estrazioni sia istantanee, sia differite, che possono essere anche differenziate per entità e numero dei
premi. Tale misura è, tra l’altro, conseguente a quanto indicato nella Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione dove si rappresentava che la meccanica di partecipazione alla lotteria (“per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria”) poteva rappresentare un elemento frenante (“barriera all’ingresso”) e, pertanto, si auspicava un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco”.
PressGiochi
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