06 Gennaio 2025 - 13:32

La Stabilità torna al Senato: tutti gli interventi del Governo sui giochi

La Camera ha approvato il ddl di Stabilità. I voti a favore sono stati 297, quelli contrari 93. Quattro gli astenuti. Il provvedimento ora passerà al Senato per l’approvazione definitiva

21 Dicembre 2015

La Camera ha approvato il ddl di Stabilità. I voti a favore sono stati 297, quelli contrari 93. Quattro gli astenuti. Il provvedimento ora passerà al Senato per l’approvazione definitiva che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

Soddisfatto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan: “Dal 2016 il debito torna a calare dopo otto anni di aumento e che rafforza la credibilità interna ed internazionale del paese”, ma soprattutto “la riduzione delle tasse che scatta il primo gennaio accrescerà il reddito e la fiducia delle famiglie e quindi i consumi, che quest’anno si sono finalmente ripresi”.

Minor soddisfazione viene espressa invece dal settore dei giochi pubblici, uno dei pochi sui quali si interviene inasprendo le imposte e prevedendo, in particolare per il comparto Awp, delle modifiche importanti che se attuate porteranno ad un ridimensionamento dell’industria.

 

Il servizio Bilancio del Senato, dove ritorna in seconda lettura la legge, ripercorre le modifiche apportate dall’emendamento del Governo durante l’esame in Commissione Bilancio della Camera.

 

AWP : Con la modifica al comma 918, si eleva al 17,5 per cento (dal 15 %), a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU sulle newslot e si riduce al 70 per cento (dal 74%) la percentuale minima destinata alle vincite (pay out).

Il comma 920 abroga la norma che, ai fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro annui dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e videolottery.

Il comma 921, con norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevede che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015.

Il comma 922 prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di quelle già esistenti: si preclude pertanto l’ammissione di apparecchi aggiuntivi.

 

TOTEM: Il comma 923 introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione del divieto di installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio). La sanzione si applica al titolare dell’esercizio e al proprietario dell’apparecchio. È introdotta poi la sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, posta a carico del titolare della piattaforma dei giochi nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchi situati in esercizi pubblici, connessi al web in via telematica. L’irrogazione delle sanzioni è affidata all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.

 

Il comma 924 aggiunge all’articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009 il comma 1-bis, il quale prevede che le sanzioni contemplate per il caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.

Il comma 925 stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 924 trovi applicazione anche per le sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili. Si prevede inoltre che le relative sanzioni siano rideterminate d’ufficio da parte dell’autorità competente.

 

Scommesse : Con la modifica al comma 927 si estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita (in luogo del “soggetto residente”), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD).

Il nuovo comma 928 prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività svolte dai gestori possano essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l’instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927.

 

Con la riscrittura del comma 933 è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare con decreto, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza al 30 giugno 2016, proseguano le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione alle gare.

 

STATO-REGIONI : Il comma 936 prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

 

Pubblicità: I commi dal 937 al 940 disciplinano la pubblicità dell’offerta di gioco. In particolare, il comma 937 dispone che la pubblicità audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i cui criteri attuativi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentita l’AGCOM. Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma 938.

Il comma 938 fissa, in ogni caso, una serie di limitazioni per la pubblicità del gioco. Ad esempio è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che nega i rischi del gioco; che presenta il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari o personali; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita; che faccia riferimento al credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

Il comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati, individuati con decreto interministeriale, delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza.

Il comma 940 stabilisce le sanzioni amministrative, irrogate dall’AGCOM, per i casi di inosservanza dei suddetti divieti.

Il comma 941 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo.

 

VLT: Il comma 942 è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale di indicare “le modalità di verifica di conformità” degli apparecchi. Si prevede, invece, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti ed affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni.

Il comma 943 demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi newslot: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). Dopo il 31 dicembre 2017 non potranno più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi newslot che dovranno essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1 gennaio 2017 potranno essere rilasciati nulla osta per apparecchi che consentono il gioco da remoto. Nel contempo è prevista una riduzione proporzionale di almeno il 30 per cento dei nulla osta riferiti ad apparecchi attivi al 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Si fa quindi rinvio ad un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità anche rateali del relativo pagamento.

 

Giochi online: Il comma 944 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza con vincita in danaro. L’imposta unica applicabile è fissata nella misura del 20 per cento delle somme che non risultano restituite al giocatore. Il margine è pari alla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l’aliquota del 3 per cento (con un payout di mercato del 90 per cento).

Il comma 945, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento per le scommesse su rete fisica e 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza, l’imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che risultano non restituite al giocatore.

 

Commi 946-947
(Risorse per il contrasto al gioco d’azzardo patologico e per gli alunni con disabilità)

Il comma 946 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico-GAP con una dotazione di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2016, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto ministeriale.

Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi.

Si ricorda che in base all’articolo 139, comma 1, lettera c) tali funzioni sono attribuite alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.

Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l’esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016, da ripartirsi fra gli enti interessati con D.P.C.M..

 

PressGiochi