Il Consiglio di Stato si è espresso oggi contro l’apertura di una sala giochi situata nei pressi di un istituto di formazione superiore. Accogliendo le motivazioni del tribunale amministrativo, Palazzo
Il Consiglio di Stato si è espresso oggi contro l’apertura di una sala giochi situata nei pressi di un istituto di formazione superiore.
Accogliendo le motivazioni del tribunale amministrativo, Palazzo Spada ha ricordato che “la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che dall’art. 7, comma 10, d.l. n. 158/2012, si trae il principio della legittimità di misure di pianificazione delle ubicazioni consentite alle sale giochi e scommesse basate su distanze minime da rispettare (prevenzione logistica delle ludopatie), non anche quello della necessità della previa definizione di dette pianificazioni o dei relativi criteri orientativi a livello nazionale.
In tale contesto si inserisce il provvedimento di diniego gravato in prime cure, adottato dal Comune sulla base della distanza minima dai luoghi sensibili, individuata in 300 metri dal legislatore regionale (art. 1, comma 2, della l.r. Liguria 30 aprile 2012, n. 17) in quanto che l’Istituto di formazione Cisita era posto a distanza inferiore”.
Per il CdS, nonostante l’Istituto di formazione “Cisita”, non potesse essere considerato come “luogo sensibile” ai sensi dell’art. 2 della l.r. Liguria 17/2012, poiché tale disposizione nella categoria “luoghi sensibili” non include gli istituti di formazione, ma solo gli istituti scolastici di qualsiasi grado, precisa che l’art. dall’art. 1, comma 2, della l.r. n. 17/2012 stabilisce, con formulazione elastica, che l’autorizzazione per l’esercizio delle sale da gioco non può essere concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, non solo di “istituti scolastici di qualsiasi grado”, ma anche di “altri istituti frequentati principalmente da giovani”:
“Il Comune ha al riguardo depositato in prime cure la nota di risposta dell’Istituto di formazione superiore della Confindustria Cisita alla richiesta di informazioni del medesimo ente locale dalla quale risulta che presso detto istituto sono erogati corsi di formazione professionale frequentati da circa 120 giovani in età compresa tra i 14 e i 18 anni, che, terminate le scuole medie inferiori, hanno preferito completare l’obbligo di istruzione stabilito dalla legge, iscrivendosi a detta scuola di formazione professionale.
Pertanto, a prescindere dal rilievo dell’applicabilità dell’indicato criterio residuale, deve osservarsi come venga in considerazione un istituto assimilabile agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per cui la pretesa di parte appellante di escludere l’istituto de quo dai luoghi considerati sensibili ex l.r. 17/2012 determinerebbe un’illogica ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli allievi del Cisita e gli altri giovani che hanno optato per un istituto secondario di secondo grado”.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com
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