23 Novembre 2024 - 02:07

La Regione Piemonte condanna a morte l’amusement

Ormai non si può più parlare di ignoranza, superficialità o magari di confusione mentale. Contro l’amusement si sta scatenando un vero e proprio killeraggio, per motivi ancora sconosciuti e che

09 Maggio 2016

Ormai non si può più parlare di ignoranza, superficialità o magari di confusione mentale. Contro l’amusement si sta scatenando un vero e proprio killeraggio, per motivi ancora sconosciuti e che forse non si sapranno mai. Ma che stanno riportando l’Italia indietro di almeno mezzo secolo, all’età in cui si faceva la guerra ai flipper e ai jukeboxes, ritenuti strumenti di devianza per le nuove generazioni.

Dopo il Friuli, la Basilicata e la Valle d’Aosta, anche il Piemonte sbandiera con orgoglio un’assurda legge che uccide definitivamente il comparto, togliendo alle famiglie il gusto di passare qualche ora spensierata in sala giochi e alle aziende che lo animano il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di impresa.

 

Questa è l’Italia, signori cari! L’ex Bel Paese, devastato dalla crisi economica, dalla disoccupazione, dalla corruzione, dalle mafie, dalla droga e aggiungete quel che vi pare perché tanto non correte il rischio di sbagliare, crede di avere come principale problema esistenziale quello degli apparecchi da gioco, senza distinzioni. E allora, giù coi rastrellamenti e coi divieti, giù coi coprifuoco e le esecuzioni in massa.

A questo punto, per sublimare l’ingiustizia, ci manca solo che a qualcuno venga in mente di rispolverare le antiche gesta del sindaco newyorkese Fiorello La Guardia, quello che si fece fotografare e filmare mentre distruggeva a mazzate gli odiati pinball, per poi farli scaricare nei fiumi!

Cosa è accaduto, esattamente, nel feudo sabaudo? Il 2 maggio scorso è stata promulgata la legge regionale n.9 titolata “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” che, come è stato pomposamente scritto nel comunicato ufficiale della Regione, “era stato presentato nell’estate 2014 dagli assessori regionali alla Sanità e all’Istruzione e Formazione come uno dei primi atti della Giunta e quindi arricchito dal lavoro nelle Commissioni Sanità e Istruzione/Formazione; punta sulla prevenzione, ma anche sul sostegno alle amministrazioni comunali in quella che a volte si trasforma in una battaglia per impedire il proliferare di sale giochi nelle vicinanze di luoghi particolarmente sensibili, come ad esempio le scuole e le parrocchie.”

Evviva, evviva! Il mostro mangiabambini è morto!! Un bell’applauso a tutti!!! La legge, con una demagogia che sa di tirannia, ha accomunato le macchine comma 6 e comma 7, ritenendole capaci, a pari livello, di alimentare il rischio della dipendenza da gioco con tutti gli annessi e connessi, portandole al patibolo.

 

Attappatevi il naso e leggete quanto segue:

 

Art. 5. 

(Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)

  1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si  trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5000 da:
  2. a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  3. b) centri di formazione per giovani e adulti;
  4. c) luoghi di culto;
  5. d) impianti sportivi;
  6. e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
  7. f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
  8. g) istituti di credito e sportelli bancomat;
  9. h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
  10. i) movicentro(termine inventato dal Piemonte stesso per identificare i luoghi di interscambio dei trasporti pubblici, ndr) e stazioni ferroviarie.
  11. I comuni  possono  individuare  altri  luoghi  sensibili  in  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Stranamente, non sono state prese in considerazione né le fontanelle d’acqua, né le strisce pedonali, né le aree verdi riservate ai cani. Ma come è possibile! Anche questi sono luoghi di aggregazione di rilevanza primaria! Per fortuna, il comma 2 permetterà ai comuni di pensarci su; c’è sempre tempo per porre riparo alle omissioni.

Comunque, scusandoci per l’ilarità, se non siete svenuti, prendete una boccata d’aria e andiamo avanti.

 

Art. 6. 

(Limitazioni all’esercizio del gioco)

  1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

 

In pratica, notate la ridicolaggine della cosa: una sala giochi – che non fa altro che offrire apparecchi da gioco – può pure stare aperta 12 ore al giorno, ma effettivamente può lavorare soltanto 3 ore (perché, figuriamoci al mondo se un comune si azzarderà mai ad andare oltre al limite minimo previsto)!!!

 

Alla luce di quanto sin qui esposto, ci chiediamo a cosa serviranno tutti gli altri interventi previsti dalla legge per “aumentare la consapevolezza sulla dipendenza correlata al gioco per i giocatori e le loro famiglie; favorire un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e del terzo settore; far conoscere ai genitori i programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; prevedere interventi di formazione e di aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse, pianificare campagne annuali d’informazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco” (testuale dal comunicato di cui sopra). Tanto, questa legge spazzerà via tutto!

 

 

Inutile dire che questa legge andrà combattuta in tutte le sedi fino alla morte; sino ad arrivare alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, se ce ne fosse bisogno! E’ intollerabile che un organismo giurisdizionale di uno Stato moderno, civile e democratico possa prendere un provvedimento così antidemocratico, antisociale, antimorale. Perché, passi pure (e lo facciamo per finta) il principio di contrastare gli apparecchi con vincita in denaro. Ma videogiochi, flipper, ticket redemptions, gru, calciobalilla e compagnia cantante che cosa c’entrano???

 

Piemonte: pubblicata nel Bu la battaglia della regione contro il gioco lecito

Marco Cerigioni – PressGiochi

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