Napoli. Il Tar Campania respinge un ricorso sulle “reiterate violazioni del regolamento sui giochi” Nei prossimi mesi sono attese significative novità sul fronte della disciplina antiriciclaggio in materia di giochi
Nei prossimi mesi sono attese significative novità sul fronte della disciplina antiriciclaggio in materia di giochi e scommesse. Lo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo italiano, per il recepimento delle nuove previsioni normative contenute nella IV Direttiva Antiriciclaggio, n. 2015/849/UE, terminerà entro breve il suo iter ed entrerà in vigore.
In proposito, è bene ricordare che l’impegno antiriciclaggio dell’Unione Europea risale ai primi anni ’90 e si è riflesso, nel corso di oltre due decenni, in quattro Direttive, emanate nel 1991 (Direttiva n. 1991/308/CEE del 10 giugno 1991, nel 2001 Direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001) e nel 2005 (Direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005) ed infine nel 2015, la appena menzionata IV direttiva antiriciclaggio, n. 2015/849/UE, che ha abrogato le precedenti allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore.
La direttiva introduce disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, l’unico atto legislativo dell’Unione europea a cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.
La volontà del legislatore Comunitario è quella di spingere una attuazione più uniforme delle norme antiriciclaggio da parte degli stati membri che – a partire dalla Germania, che ad oggi ha una normativa molto meno rigorosa di quella italiana (e la meno efficace secondo diversi studi) – dovranno compiere ogni sforzo per rendere effettivo il controllo dei flussi di denaro dei propri sistemi bancari e finanziari.
L’iter di recepimento della IV Direttiva nel nostro ordinamento è cominciato con la legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), che ha delegato il Governo ad emanare plurimi decreti legislativi di attuazione. Lo schema di decreto legislativo approvato il 23 febbraio 2017 dal Consiglio dei Ministri ha portato alla riscrittura complessiva del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attualmente disciplina la materia.
L’impatto sarà significativo,soprattutto per via dei numerosi obblighi imposti ai vari soggetti della filiera, ad iniziare dalle cd. imprese di distribuzione del gioco pubblico edagli esercenti, fermi restando gli adempimenti specifici e i profili di responsabilità posti a carico dei concessionari.
La disciplina di prossima introduzione prevede, infatti, nuovi e più stringenti obblighi relativi all’adeguata verifica del cliente (identificazione), alla registrazione, conservazione e comunicazione delle informazioni, ma anche alla cd. astensione dalle operazioni. Quest’ultima impone agli operatori di non effettuare l’operazione di gioco, allorchè vi siano rischi connessi al riciclaggio ovvero al finanziamento del terrorismo, e deve essere attentamente considerata, per evitare di incorrere in pene molto più severe che in passato. Insomma, l’attenzione, da parte di tutti gli operatori dei giochi (concessionari, distributori/gestori ed esercenti), verso gli adempimenti antiriciclaggio dovrà essere massima, anche perchè le nuove sanzioni sembrano essere particolarmente afflittive. Le violazioni e le inosservanze non saranno più punite a titolo penale, al di fuori di alcuni ben definiti casi, bensì sul piano amministrativo e mirano decisamente a colpire il portafoglio (è forse ipotizzabile una volontà di far cassa?) dell’operatore.
Ad esempio, la mancata identificazione del cliente, da parte del distributore/esercente, ma anche l’omessa conservazione delle informazioni e dei dati acquisiti saranno puniti finoa 10.000 euro per ciascuna singola violazione, e potranno raddoppiarsi nei casi di molteplici violazioni. Nei casi di maggiore gravità sembra che il legislatore voglia affiancarvi a quella del distributore/esercente anche una ipotesiresponsabilità solidale del concessionario di riferimento.
PressGiochi