24 Novembre 2024 - 22:32

La IV direttiva sull’antiriciclaggio. Di Stefano Sbordoni

Era il 5 febbraio del 2013 quando la Commissione europea adottava due proposte miranti a rafforzare le norme UE in materia di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e di

27 Maggio 2015

Era il 5 febbraio del 2013 quando la Commissione europea adottava due proposte miranti a rafforzare le norme UE in materia di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e di trasferimenti di fondi, nell’ambito di un pacchetto di provvedimenti finalizzati alla lotta contro la criminalità, la corruzione e l’evasione fiscale. Prendeva allora forma la nuova direttiva europea – la quarta – in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché un regolamento sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di garantirne la tracciabilità.

L’obiettivo della IV direttiva era quello di incidere nuovamente sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, ritenendosi necessario un accrescimento della chiarezza e della trasparenza delle relative norme, al fine di disporre di controlli e procedure adeguate che consentissero una migliore conoscenza del cliente e una maggiore comprensione della natura delle attività svolte da quest’ultimo.
 La proposta estendeva dunque l’ambito applicativo dell’obbligo di adeguata verifica della clientela (due diligence) anche a tutti quei soggetti che offrivano merci o prestavano servizi a fronte del pagamento in contanti di importi pari o superiori a 7.500 euro, nonché agli operatori del gioco pubblico che effettuavano transazioni finanziarie superiori ai 2.000 euro, sia nel caso in cui la movimentazione avvenisse in un’unica operazione, sia nel caso in cui fosse realizzata attraverso più operazioni tra di loro collegate.
 Permaneva quindi la necessità di procedere in ogni caso all’adeguata verifica, a prescindere dalla soglia, esenzione o deroga, in tutti i casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché di dubbio in merito ai dati ottenuti in occasione della identificazione del cliente precedentemente effettuata.

Il Parlamento europeo nei giorni scorsi – dopo circa due anni – ha approvato e adottato la quarta direttiva revisionata sull’antiriciclaggio, dopo che il testo aveva passato il vaglio delle commissioni e del Consiglio Ue.

Per quanto riguarda il settore del gioco il Legislatore europeo ha preso in considerazione la specificità di questa attività, consentendo un controllo appropriato che lo Stato membro deciderà di applicare ai servizi di gioco pubblico per le transazioni per un importo pari o superiore a 2.000 euro, senza prevedere però alcuna esenzione per i casinò.
 Il testo votato in sessione plenaria conferma l’estensione del campo di applicazione della nuova direttiva antiriciclaggio a tutti i servizi di gioco pubblico.
 Come è noto, gli stati membri hanno due anni di tempo per recepire la direttiva con una normativa nazionale, termine che decorrerà dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

La nuova direttiva antiriciclaggio ha lo scopo di rafforzare la lotta contro i crimini fiscali e il finanziamento del terrorismo. Sono inoltre state approvate nuove norme per facilitare la tracciabilità del denaro. La quarta direttiva antiriciclaggio (AMLD) obbligherà per la prima volta gli Stati membri a tenere registri centrali con le informazioni dei proprietari effettivi di società e altre entità giuridiche, come pure dei trust. Questi registri centrali non erano previsti nella proposta iniziale della Commissione, ma sono stati inseriti dal Parlamento nel corso dei negoziati.

Rispetto alla prima versione risalente al febbraio del 2013, nel testo definitivo della IV Direttiva è stato inserito il principio che consente agli Stati membri la possibilità di esentare gli operatori di gioco a basso rischio.
 Questo aspetto è rilevante, ma sarà necessario che il Legislatore nazionale ne colga gli aspetti salienti in quanto laddove è vero che i settori/singole tipologie di gioco a basso rischio non debbano essere sottoposti ad obblighi relativi al riciclaggio, è altresì indiscutibile che la verifica della clientela non debba essere l’unico perno su cui basare la lotta contro il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Nei suggerimenti della Commissione c’è quello del monitoraggio di tutta la filiera anche attraverso l’incentivo all’utilizzo di strumenti di pagamento, alternativi al denaro in contante per tutte le tipologie di gioco, anche terrestri.

Allo stato attuale l’offerta di strumenti di pagamento, che siano comunque di facile utilizzo ed estremamente sicuri, risulta povera e non allettante per i consumatori/giocatori, che temono truffe e si perdono nei grovigli di password e codici di sicurezza. Forse nell’utilizzo dei dati biometrici (impronte digitali per esempio) e/o la creazione di monete virtuali ideate ad hoc (si pensi alla bitcoin) ma sempre convertibili, potrebbe esserci la risposta, tenuto conto che la sicurezza e la velocità nelle transazioni, nel gioco – soprattutto per alcune tipologie – è un “must” oltre che una garanzia di successo.

PressGiochi

×