22 Dicembre 2024 - 04:11

La Conferenza Unificata fornisce il parere sulla legge di Bilancio: la ‘mancata intesa’ sui giochi non è causata dalle Regioni

La Conferenza lamenta che il Tavolo per lungo tempo non è stato convocato.

19 Dicembre 2024

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Calderoli nella giornata di ieri ha fornito il proprio parere in merito alla legge di Bilancio in discussione da questa mattina presso l’Aula della Camera dei deputati.

La Conferenza è intervenuta anche sugli articoli relativi ai giochi proponendo delle proprie modifiche e dei propri commenti al testo del Governo.

Per quanto riguarda l’Area Salute, relativamente all’ART. 14 si chiede:

All’articolo 14, primo comma, le parole “della persistente mancata intesa” sono sostituite dalle seguenti “del sistematico confronto”.

Relazione illustrativa
Il Tavolo Tecnico per la condivisione dei contenuti dello schema di decreto legislativo relativo aì giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica. ai sensi dell’intesa rep. atti n, 6/CU del 25 gennaio 2024 tra il Governo, le Regioni e PA, ANCi e UPl, ha visto reiterate proposte da parte del Gruppo Tecnico sub-area Dipendenze. Il confronto è tutt’ora in corso, con il contributo anche degli Enti locali, e non sarebbe corretto addebitare a questi e alle Regioni la “persistente mancata intesa” anche con riferimento al fatto che il Tavolo per lungo tempo non è stato convocato.

Proposte modifiche anche all’articolo 66 per quanto riguarda Osservatorio e Fondo per il contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Art. 66

Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (Proposta parzialmente ablativa)

All’articolo 66, comma 2, le parole “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell’osservatorio di cui al presente comma, il decreto interministeriale 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è abrogato.”, sono soppresse.

Relazione illustrativa
L’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto l’istituzione, presso!’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato .(legge di stabilità 2015)” all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, ha trasferito presso il Ministero della salute l’Osservatorio, istituito ai sensi del citato articolo 7, comma 1 O, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese.
Successivi Decreti Ministeriali hanno definito gli obiettivi, i compiti e la composizione dell’Osservatorio.
Con Decreto Interministeriale 30 gennaio 2023 è stato ricostituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ai sensi dell’articolo I, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Osservatorio dura in carica tre anni.
Considerato il percorso storico e la rilevanza delle attribuzioni assegnate all’Osservatorio è opportuno il suo mantenimento, preservandolo come organo consultivo indipendente specializzato nel monitoraggio, nella ricerca e nella prevenzione delle dipendenze da gioco d’azzardo, con capacità di elaborare misure scientifiche e di indirizzo per le politiche sociosanitarie, in un momento in cui la materia del gioco d’azzardo è oggetto di riordino nazionale (Legge 9 agosto 2023, n. ll 1).

Art. 66 bis – Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze comportamentali (Articolo aggiuntivo)

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

Nell’ambito delle risorse destinate al fmanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza comportamentale, con priorità al Disturbo da Gioco d’Azzardo.

2. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche comportamentali e in particolare alle persone affette da Disturbo da Gioco d’Azzardo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per le dipendenze patologiche comportamentali (FDPC). Il fondo è ripartito tra le Regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

3. Dopo l’art. 5 comma 1 del decreto-legge 7 giugno 2024 n. 73 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2024 n. 107 è inserito il seguente comma lbis: In deroga a quanto previsto al precedente comma I e limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di contrasto alle dipendenze patologiche per l’utilizzo dei Fondi di cui al comma 4 dell’articolo 66 e comma 3 dell’articolo 66 bis della presente Legge, è autorizzata l’acquisizione di unità di personale a tempo determinato presso i Servizi pubblici per le Dipendenze.

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sulle dipendenze comportamentali, a partire dal Disturbo da Gioco d’Azzardo, con informazioni riguardanti l’impatto sulla salute, le misure ed azioni di prevenzione e di cura e riabilitazione attuate, i dati in materia di tutela della legalità, lo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, i volumi della raccolta, i risultati economici.

Relazione illustrativa
Rispetto ai commi I e 2: l’art. 66 della Legge di bilancio 2025 destina a parità di risorse, a tutte le dipendenze i fondi che attualmente sono finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione del solo Disturbo da Gioco d’Azzardo: è evidente che lo stesso volume di risorse non può essere sufficiente per rispondere ad un ventaglio molto più ampio di bisogni, e che inoltre, a parità di finanziamento e incremento delle finalità, non sarà possibile garantire la continuità delle attività in essere rivolte al gioco d’azzardo, che peraltro oltre alle Aziende Sanitarie coinvolgono in molti piani regionali anche ltre istituzioni (in primo luogo i Comuni) ed il Privato Sociale Accreditato.

La scelta di una più ampia destinazione delle risorse è condivisibile, ma prevedendo un corrispondente incremento del budget dedicato alla Quota finalizzata del Fondo sanitario indistinto e al Fondo vincolato istituito presso il Ministero della Salute. Naturalmente la verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali deve costituire adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
Rispetto al comma 3: i limiti all’acquisizione di personale a tempo detenninato attualmente vigenti possono essere superati ai fini di una efficace gestione dei Fondi di cui all’articolo 66 e 66 bis della presente Legge di bilancio.
Rispetto al comma 4: A fronte di una situazione in costante e drammatica evoluzione per quanto concerne la dimensione sociale e sociosanitaria del Gioco d’Azzardo Patologico e delle altre dipendenze comportamentali, il Parlamento deve essere opportunamente infondato.

 

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