La III Sezione penale della Corte di Cassazione (RN 46000/2014), aderendo alle argomentazioni presentate dall’Avv. Antonio Feriozzi del Foro di Roma, legale del Centro Trasmissione Dati collegato al bookmaker austriaco
La III Sezione penale della Corte di Cassazione (RN 46000/2014), aderendo alle argomentazioni presentate dall’Avv. Antonio Feriozzi del Foro di Roma, legale del Centro Trasmissione Dati collegato al bookmaker austriaco SKS365 Group e operante con il marchio Planetwin365, ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ancona. Il provvedimento reso dal Tribunale del Riesame di Ancona sarebbe stato adottato in violazione di legge avendo lo stesso Tribunale accertato, tra l’altro, l’infondatezza giuridica della fattispecie ravvisata dall’art. 4 L. 401/89. Il Procuratore Generale, condividendo le censure mosse dall’avv. Feriozzi al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, ha anch’egli concluso per il rigetto dello stesso ricorso.
Una conferma quindi, della validità in passato, della posizione dei CTD commercialmente collegati a SKS365, visto come già lo scorso 3 febbraio 2015 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo su analoga questione riferita ad altro centro difeso dall’Avv. Feriozzi, aveva rinviato a nuovo ruolo il giudizio in attesa della decisione della CGE in ordine alla pregiudiziale sollevata dal Tribunale del Riesame di Salerno per un altro CTD.
Avv. Antonio Feriozzi (difensore del CTD): “Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto. Rispetto al provvedimento del 3 febbraio scorso, di natura evidentemente interlocutoria, sembra che la Suprema Corte abbia finalmente preso posizione circa il riconoscimento della discriminazione subita da SKS365 a causa della legislazione nazionale”.
Avv. Annamaria Amitrano (Head of legal SKS365 Group): “L’orientamento della Cassazione prescinde dalla adesione di Sks365 alla procedura di regolarizzazione per emersione che la stessa sarà costretta ad abbandonare ove lo Stato, nelle sue diverse articolazioni funzionali, non ponga in essere un’immediata azione repressiva nei confronti dei soggetti non aderenti, alla luce dei precisi obblighi di chiusura previsti dall’art. 1 comma 644 Legge 190/2014”.
PressGiochi
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