24 Novembre 2024 - 10:11

La Cassazione conferma il sequestro per i centri scommesse che non hanno aderito alla sanatoria

Casinò di Venezia. Nuova condanna per attività antisindacali “L’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in

28 Settembre 2017

Casinò di Venezia. Nuova condanna per attività antisindacali

“L’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora, perché si tratta di un’attività, che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria”.

Lo conferma la Corte di Cassazione in una sentenza emessa in questi giorni, all’interno della quale spiega: “Con l’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 è stata prevista, in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell’art. 14 della legge n. 23 del 2014, la possibilità ai soggetti che alla data del 30 ottobre 2014, comunque offrano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di regolarizzare la propria posizione a determinate condizioni, fra le quali, per quanto ora interessa, la presentazione non oltre il 31 gennaio 2015 di una dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’esercizio commerciale ove è possibile effettuale le scommesse, contenente l’impegno alla regolarizzazione fiscale nonché la richiesta di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento della somma di Euro 10.000; essa reca, altresì, l’esplicito impegno di sottoscrizione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall’Agenzia; con la presentazione della domanda è riconosciuto, infine, il diritto, fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari.

Tale disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che, qualora si sia proceduto alla regolarizzazione di cui sopra, anche con il pagamento dei relativi oneri, trova applicazione il riconoscimento, a partire dal momento in cui il singolo operatore abbia aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse – e indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data – del diritto a legittimamente svolgere pro futuro l’attività in essere. Ne deriva che, in una tale fattispecie, la libera disponibilità delle apparecchiature e di quant’altro eventualmente nella disponibilità dell’operatore non potrà in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, posto che la condotta realizzata successivamente alla adesione alla sanatoria de qua è priva di rilevanza penale.

Pertanto, come già osservato da questa Corte in casi analoghi (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 maggio 2015, n. 23960), l’adesione – da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione – alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della legge, n. 190 del 2014, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive eventualmente legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.

Tali principi, tuttavia, non possono però trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, per come espressamente rilevato dal Tribunale di Avellino, non vi è stata la regolarizzazione fiscale con versamento della somma di euro 10.000,00, prevista dal richiamato comma 643. Come evidenziato dallo stesso Tribunale, la fattispecie in esame rientra, infatti, nell’ambito di applicazione del successivo comma 644, il quale si riferisce proprio ai soggetti che non hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al precedente comma 643 o a quelli che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti. Il comma 644 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che, in relazione a tali categorie di soggetti, trovino applicazione una serie di obblighi e divieti, puntualmente elencati alle lettere da a) a g) del citato comma 644 dell’art. 1 della legge n. 1690 del 2014. Nell’elencare gli obblighi e divieti cui sono sottoposti i soggetti che non hanno aderito o sono decaduti dal regime di regolarizzazione, lo stesso comma 644 espressamente stabilisce come resti ferma l’applicazione «di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni», il quale richiama le sanzioni penali previste dallo stesso articolo, estendendo la loro applicabilità per «a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 Tulps, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero».

 

Ne consegue che l’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 – fra i quali rientra l’odierna indagata – non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora, perché si tratta di un’attività, che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede – come visto – la persistente illiceità penale dell’attività in questione.

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