La Corte di Cassazione ha ribadito in capo ai Monopoli di Stato che le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi. Lo ha
La Corte di Cassazione ha ribadito in capo ai Monopoli di Stato che le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi. Lo ha fatto esprimendosi relativamente al ricorso promosso da AAMS contro la decisione del giudice amministrativo di primo grado che aveva annullato quattro avvisi di accertamento riguardanti il PREU emessi dall’Amministrazione per un importo complessivamente superiore a 57.000,00 euro nei confronti di SNAI s.p.a., relativamente agli apparecchi da gioco comma 6 a.
La Corte di Cassazione, accogliendo parte del ricorso, ha ricordato che “le funzioni dell’Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorso pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall’Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l’Amministrazione
autonoma del monopoli di Stato».
Inoltre, l’art. 39, comma 13, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge n. 326 del 2003, stabilisce: «Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato in misura del 15% delle somme giocate. Per l’anno 2004, fino al
collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno è dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 5 dell’articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale».
In sintesi, dalle due citate previsioni si evince, da un lato, che le funzioni dell’Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi
pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, già dal 2002 sono esercitate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e, dall’altro, che in relazione agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, TULPS si applica, sin dal 2004, un prelievo erariale fissato in misura pari al 15% delle somme effettivamente giocate. Ora, se il prelievo erariale è fissato in misura calcolata sulle somme effettivamente giocate, l’esercizio di funzioni di riscossione ed accertamento delle entrate tributarie connesse ad apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, TULPS non può non implicare un accesso diretto alle macchine utilizzate. La soluzione contraria consentirebbe di fatto al contribuente, di sottrarre insindacabilmente ai controlli gli apparecchi, qualora non li colleghi al punto di accesso (cd. PDA).
…la disciplina antecedente al 2004 – ha ribadito il giudice – stabiliva che il prelievo erariale dovesse essere quantificato non in percentuale sulle somme giocate, bensì forfettariamente per ciascun apparecchio, con differenze determinate dalle diverse tipologie di apparecchio. In altri termini, la soluzione accolta nella sentenza impugnata significherebbe, di fatto, per il periodo compreso tra il gennaio 2004 ed il dicembre 2006, la sottrazione ai controlli degli apparecchi da gioco non collegati al punto di accesso e, quindi, una sostanziale vanificazione del potere di accertamento e riscossione dell’Amministrazione finanziaria in materia, pur se espressamente prevista dalla legge.
La Corte ha invece dichiarato inammissibile la seconda parte del ricorso spiegando che: “La cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la pronuncia di annullamento, emessa dal primo giudice, con riferimento ai quattro avvisi di accertamento in contestazione, in ragione della ritenuta insussistenza, in capo all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, del potere di accesso diretto alle macchine, impone una riconsiderazione complessiva della vicenda da parte del giudice del rinvio, il quale dovrà procedere ad accertare la correttezza della pretesa erariale, presupponendo la legittimità, in linea di principio, dell’utilizzo degli atti relativi agli accessi effettuati il 9 febbraio 2006, il 30 gennaio 2006, il 9 gennaio 2006 ed il 3 marzo 2006, e dovrà comunque prendere in esame anche il contenuto ed il risultato dell’accertamento eseguito mediante i controlli automatizzati”.
Il giudice del rinvio, che si individua nella Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
PressGiochi
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