24 Novembre 2024 - 12:48

La Cassazione annulla l’ordinanza di sequestro di un centro scommesse Stanelybet e la rinvia al Tribunale di Rimini

La Corte di Cassazione, Sez.3, con presidente Savani Piero e Relatore: Andreazza Gastone ha deciso di accettare la richiesta del gestore ricorrente di annullare l’ordinanza del Tribunale di Rimini che

14 Aprile 2017

La Corte di Cassazione, Sez.3, con presidente Savani Piero e Relatore: Andreazza Gastone ha deciso di accettare la richiesta del gestore ricorrente di annullare l’ordinanza del Tribunale di Rimini che “ha disposto il sequestro preventivo delle strutture informatiche in relazione al reato di cui all’art.4, comma 4 bis, della I. n. n. 401 del 1989, con riguardo alla raccolta di scommesse effettuata in un esercizio commerciale Stanleybet sito in Rimini” e rimandare la sentenza allo stesso Tribunale.

 

“Gli artt. 49 e 56 TFUE della previsione contenuta nell’art. 25 dello schema di convenzione che in applicazione dell’arti, comma 78, lett. b) punto 26, della legge di stabilità 2011 (oggi peraltro ormai abrogata per effetto dell’art. 1, comma 948, della legge n. 208 del 2015)- ha commentato la Corte- impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. In particolare, al § 7. della sentenza ricordata si è sottolineato come l’ordinanza della Corte di giustizia 07/04/2016, Tornassi ed altri, pronunciata sul quesito pregiudiziale di questa Corte, ribadendo i principi già affermati dalla sentenza del 28/01/2016, Laezza, abbia affermato appunto che gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete dì gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio “nazionale” la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta restrizione. Ora, l’ordinanza impugnata si è sì confrontata con gli effetti di tale ultima previsione, avendo tuttavia escluso effetti discriminatori in ragione non già della necessaria disamina della proporzionalità della misura rispetto all’interesse a partecipare alla gara ma con riferimento all’elemento, non rilevante ai fini considerati, di un’attività svolta di fatto da anni e che pertanto avrebbe già garantito alla Stanleybet un profitto ingente. E quanto in particolare alla verifica da compiere, questa Corte, sempre con la sentenza già menzionata, ha chiarito che l. valutazione demandata al giudice nazionale, da affidare al giudice di merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione, non può che essere effettuata globalmente sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia; si è poi precisato trattarsi di una valutazione del grado, per così dire, di “antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base, tra gli altri, ed esemplificativamente, oltre che del necessario parametro, individuato non in via esclusiva dalla stessa Corte di giustizia, del valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit. Sotto tale profilo f n particolare si è chiarito non doversi trascurare. di considerare che i beni oggetto della previsione di cessione non onerosa più volte menzionata sopra sono espressamente indicati dall’art. 25, comma 1 cit., come i “beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi” e sono poi specificamente individuati, dal comma 2 dello stesso articolo, come quelli ricompresi nell’inventario e nei suoi successivi aggiornamenti; a sua volta il “Nomenclatore unico delle definizioni” della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art.10, comma 9 octies del d.l. n. 16 del 2012 costituente “parte integrante, sostanziale e vincolante della convenzione di concessione nonché del bando di gara, delle regole amministrative, delle regole tecniche e dei relativi allegati”, appare definire l’inventario dei beni come “il documento riportante l’elenco dei beni costituenti la rete telematica e gli aggiornamenti risultanti dagli interventi effettuati nel 6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Il Consig/ li re estensore corso dell’anno solare precedente” aggiungendo che “l’inventario deve essere suddiviso in due Sezioni, quella dei “beni immateriali” e quella dei “beni materiali” e specificando poi che “la sezione “beni immateriali” riguarda: – i diritti esclusivi di proprietà industriale e i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere di ingegno (incluso il software di gioco), registrati a favore di AAMS; – i contratti di fornitura; – le procedure automatizzate incluso il software di connessione e di sicurezza, i manuali, gli studi ed altro; – le banche dati. La sezione “beni materiali” riguarda: – tutti i componenti hardware relativi alla rete telematica; – i punti di vendita, ciascuno corredato da: denominazione, indirizzo (via numero civico, località, CAP, provincia, regione), titolare dell’esercizio (nome, cognome, data e luogo di nascita), telefono e indirizzo email del titolare, orario di apertura (orario di apertura settimanale, giorno di chiusura, periodo di chiusura), tipologia (bar, tabaccherie, agenzie, ….), dotazione tecnologica per l’esercizio del gioco (tipo, marca, …)”.

 

Pertanto la Corte ha deciso che “l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rimini”.

 

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