Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di quest’oggi la IV Direttiva Antiriciclaggio del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di quest’oggi la IV Direttiva Antiriciclaggio del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli stati membri hanno due anni di tempo per recepire la direttiva con una normativa nazionale, termine che decorrerà da oggi.
La IV Direttiva al 21imo considerando include i servizi di gioco d’azzardo nel campo di applicazione del provvedimento, inserendo una normativa comune in materia sia per le case da gioco che per tutti gli altri servizi connessi al gambling. Il Legislatore europeo ha così preso in considerazione la specificità di questa attività, consentendo un controllo appropriato che lo Stato membro deciderà di applicare ai servizi di gioco pubblico per le transazioni per un importo pari o superiore a 2.000 euro, senza prevedere però alcuna esenzione per i casinò.
Come spiega il Parlamento, “Il ricorso a servizi del settore del gioco d’azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell’attività criminosa desta preoccupazione. Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d’azzardo, la presente direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i soggetti obbligati applichino la stessa soglia per quanto riguarda l’incasso delle vincite e delle poste pecuniarie, incluso l’acquisto o lo scambio di fiches da gioco, o di entrambe. I prestatori di servizi di gioco d’azzardo dotati di locali, quali casinò e case da gioco, dovrebbero assicurarsi che l’adeguata verifica della clientela, se condotta all’ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente una volta all’interno. Tuttavia, in circostanze di comprovato rischio ridotto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere certi servizi di gioco d’azzardo dall’applicazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero considerare la previsione di un’esenzione esclusivamente in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, ovvero quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono bassi. Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga conto anche del grado di vulnerabilità delle relative operazioni. Le esenzioni dovrebbero essere notificate alla Commissione. Nella valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero indicare in che modo hanno tenuto conto delle pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione nel quadro della valutazione sovranazionale del rischio”.
La direttiva precisa che le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, di uffici per l’incasso di assegni, di prestatori di servizi relativi a società o trust o di prestatori di servizi di gioco d’azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza e onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare detti soggetti dall’essere sfruttati per scopi criminosi ad opera dei loro dirigenti o titolari effettivi.
PressGiochi