“Occorre assumere iniziative affinché la licenza di allenatore sia concessa anche ai soggetti diversamente abili che ne facciano richiesta, al fine di assicurare ad essi il diritto al lavoro e
“Occorre assumere iniziative affinché la licenza di allenatore sia concessa anche ai soggetti diversamente abili che ne facciano richiesta, al fine di assicurare ad essi il diritto al lavoro e di non alimentare diseguaglianze tra allenatori trotto e allenatori galoppo”.
Lo chiede al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l’on. Giuseppe L’Abbate del M5S in una interrogazione presentata ieri alla Camera dei Deputati.
“La richiesta ministeriale di certificato medico di idoneità fisica all’attività agonistica ippica – ha ricordato L’Abbate – trova discordanza tra l’area galoppo e quella trotto. La modulistica per l’area trotto limita di fatto ai normodotati la possibilità di ottenere l’autorizzazione ad allenare. Una situazione poco corrispondente alla realtà dei fatti che vede in coloro che partecipano alle gare (ovvero alle corse) esclusivamente guidatori trotto, fantini galoppo, cavalli e non già gli allenatori. Nell’area galoppo, infatti, le persone diversamente abili possono svolgere regolarmente la propria attività di allenatore sia dirigendo una scuderia di allenamento sia dando direttive sulla tipologia dell’allenamento a cui sottoporre il cavallo, stazionando a bordo pista.
Chi deve già rinunciare a guidare in corsa per sopravvenute difficoltà motorie (a cui questo sport, per forza di cose, espone) vede così negato il proprio diritto al lavoro;
i ripetuti contatti intercorsi tra la «cassa ippica» ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tal riguardo hanno avuto per oggetto il disposto dell’articolo 20 del regolamento delle corse aggiornato al 7 novembre 2012 e gli articoli 20 (guidatori e fantini), 21 (guidatori professionisti), 22 (allievi guidatori), 26 (allenatori), 26-bis (società di allenamento), 27 (categorie professionali) e 28 (licenza a cittadini stranieri);
a parere dell’interrogante,- ha concluso il penta stellato – l’articolo 20 attiene ai guidatori ed i fantini, non già agli allenatori. La lettera «d», laddove è menzionato il termine «allenatore», è da ricondursi piuttosto all’allenatore che richieda la licenza a guidare cavalli in corsa e non già a chi si limita ad allenare. Davanti a tale richiesta di poter guidare in corsa, risulta ovviamente giusto avanzare la richiesta del certificato medico per attività agonistica e della copertura assicurativa. L’articolo 21 (guidatori professionisti) contempla (b: parametri riservati agli allenatori richiedenti l’autorizzazione a guidare cavalli in corsa) e avvalora quanto sopracitato, motivando così l’inserimento della voce «allenatore» all’interno dell’articolo 20. L’articolo 26 (allenatori) non contempla tra gli obblighi di tale categoria la presentazione del certificato medico per attività agonistica e della copertura assicurativa. L’articolo 29 (disposizioni comuni) riporta testualmente «rinnovo delle licenze di guida, di allenamento e (…)», ovvero fa un chiaro distinguo tra le due tipologie di licenze”.
PressGiochi