E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la legge regionale della Liguria che reca la proroga del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la legge regionale della Liguria che reca la proroga del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 relativo alla Disciplina delle sale da gioco.
Il termine stabilito dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 17/2012 e successive modificazioni – si legge – e integrazioni e’ prorogato fino alla data di entrata in vigore del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del Gioco d’azzardo patologico (GAP).
L’articolo 2, comma1, della legge in questione, prevedeva l’entrata in vigore del distanziometro. Nello specifico si stabiliva: “Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
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