Pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed entrato da oggi in vigore, il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per
Pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed entrato da oggi in vigore, il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), comunemente conosciuto come PNRR2.
All’articolo 18 ter il testo reca la proroga per due anni alle scommesse e modifiche alle regole tecniche per gli apparecchi senza vincita in denaro.
All’articolo 18 invece è contenuta la modifica alla lotteria degli scontrini.
Di seguito il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
Art. 18-ter (Disposizioni in materia di gioco pubblico). – 1.
Nelle more dell’approvazione e dell’attuazione del disegno di legge
di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e
finanza per l’anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio
2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita’ delle entrate
erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in
materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e’ prorogato a titolo
oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita
dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di
presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla
nuova definizione dei termini temporali.
2. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il
comma 7 e’ inserito il seguente:
“7.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni
anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici
di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono
tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati
sulla sola abilita’, fisica, mentale o strategica, o che riproducono
esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il
giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento
dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi
dichiarativi”.
All’articolo 18:
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540 e’ sostituito dal seguente:
“540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano,
esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento
elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di
attivita’ di impresa, arte o professione, presso esercenti che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione e’ necessario
che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di
credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che operino in forza di una rappresentanza rilasciata
antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto
medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con
l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che
l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola
cessione o prestazione, secondo le modalita’ di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento
dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona
fisica puo’ segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del
portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle
entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle
attivita’ di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero
ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati
ad alcun prelievo erariale”;
b) al comma 544, il primo periodo e’ sostituito dal
seguente: “Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate,
sono disciplinate le modalita’ tecniche di tutte le lotterie degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di
estrazione, l’entita’ e il numero dei premi messi a disposizione,
nonche’ ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per
l’attuazione delle lotterie”.
PressGiochi