18 Dicembre 2024 - 02:51

In Gazzetta ufficiale il PNRR 2 con proroga scommesse e modifiche ad amusement e lotteria degli scontrini

Pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed entrato da oggi in vigore, il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per

30 Giugno 2022

Pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed entrato da oggi in vigore, il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), comunemente conosciuto come PNRR2.

All’articolo 18 ter il testo reca la proroga per due anni alle scommesse e modifiche alle regole tecniche per gli apparecchi senza vincita in denaro.

All’articolo 18 invece è contenuta la modifica alla lotteria degli scontrini.

 

Di seguito il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Art. 18-ter (Disposizioni in materia di gioco pubblico). – 1.

Nelle more dell’approvazione e dell’attuazione del disegno di legge

di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e

finanza per l’anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio

2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita’ delle entrate

erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in

materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici,

e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e’ prorogato a titolo

oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a

decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti

il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita

dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e

dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di

presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla

nuova definizione dei termini temporali.

2. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il

comma 7 e’ inserito il seguente:

“7.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia

delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni

anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici

di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono

tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati

sulla sola abilita’, fisica, mentale o strategica, o che riproducono

esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il

giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento

dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma

5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi

dichiarativi”.

All’articolo 18:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540 e’ sostituito dal seguente:

“540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche

maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano,

esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento

elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di

attivita’ di impresa, arte o professione, presso esercenti che

trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo

2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono

partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di

una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione e’ necessario

che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello

Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di

cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di

credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del

proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e

costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero

che operino in forza di una rappresentanza rilasciata

antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto

medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con

l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che

l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola

cessione o prestazione, secondo le modalita’ di cui ai commi 3 e 4

dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A

decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento

dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona

fisica puo’ segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del

portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei

monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle

entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle

attivita’ di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non

concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero

ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati

ad alcun prelievo erariale”;

b) al comma 544, il primo periodo e’ sostituito dal

seguente: “Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia

delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate,

sono disciplinate le modalita’ tecniche di tutte le lotterie degli

scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di

estrazione, l’entita’ e il numero dei premi messi a disposizione,

nonche’ ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per

l’attuazione delle lotterie”.

PressGiochi