E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che al Capo II contiene una serie
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che al Capo II contiene una serie di norme sui giochi pubblici che vanno dall’aumento del Preu agli apparecchi da gioco, alla proroga delle concessioni per bingo e scommesse, dall’istituzione del registro unico per tutti gli operatori del gioco a nuove norme per il controllo della rete legale.
Di seguito:
Art. 24.
Proroga gare scommesse e Bingo
Art. 25.
Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco
Art. 26.
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento
Art. 27.
Registro unico degli operatori del gioco pubblico
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
4 -bis . I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
Art. 28.
Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
Art. 29.
Potenziamento dei controlli in materia di giochi
Art. 30.
Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011
Art. 31.
Omesso versamento dell’imposta unica
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione.
PressGiochi
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