Con la storica ordinanza dello scorso 14 ottobre di rimessione alla CGUE dell’Imposta Unica sulle Scommesse la CTR Lombardia ha dato voce ai dubbi da più parti sollevati circa la
Con la storica ordinanza dello scorso 14 ottobre di rimessione alla CGUE dell’Imposta Unica sulle Scommesse la CTR Lombardia ha dato voce ai dubbi da più parti sollevati circa la correttezza e legalità dell’approccio AAMS alla tassazione delle scommesse.
Da allora un sempre maggior numero di Commissioni Tributarie provinciali e regionali ha iniziato ad astenersi dalla decisione e a sospendere i procedimenti incardinati avanti a sé in attesa del pronunciamento della Corte. La prima è stata la CTR Toscana, sezione distaccata di Livorno, che addirittura ha rinunciato a ribadire il proprio stesso giudizio favorevole all’AAMS espresso soltanto venti giorni prima in medesima composizione; poi sono venute a ruota molte delle altre Commissioni e da ultimo anche le CTP Ancona e Bari con ordinanze dello scorso 14 dicembre: sospensioni tutte particolarmente significative perché emesse da quelle Commissioni stesse che avevano confermato l’impostazione dell’AAMS contro le ricevitorie nazionali collegate a bookmakers esteri.
È innegabile che tali decisioni attestino l’esistenza di perplessità in seno ai Giudici di merito e il dubbio che l’interpretazione erariale contenga troppi punti oscuri: infatti, nei confronti delle ricevitorie che operano per gli allibratori stabiliti titolari di concessione, il prelievo è precluso per Legge, come previsto anche dal DM 111/2006; e, d’altro canto, la pretesa del pagamento dalle ricevitorie e la qualificazione dell’allibratore estero come mero responsabile dipendente (cui l’art. 64, co. 3, D.P.R. 600/1973 attribuisce il diritto di rivalsa sulle stesse ricevitorie) impedisce che venga colpita la capacità contributiva individuata dal Legislatore ovvero la ricchezza che il giocatore impegna e consegue dal gioco, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 2598/2012 e 11986/2012) e dalla stessa AAMS (circ. 768/2012). In altre parole, non si può pretendere l’imposta discriminando con riferimento al beneficiario dell’attività di ricevitoria e ponendola in capo a un soggetto che si limita a raccogliere schede e puntate secondo il disposto del D.P.R. 581/1951 e al quale non è data alcuna possibilità di traslazione sul giocatore anche soltanto mediante ritenuta delle somme ricevute.
Le decisioni di tali Commissioni, quindi, non possono che meritarsi il plauso, perché le sede istituzionali in cui le questioni sollevate devono essere affrontate non sono le corti di merito ma la CGUE e la Corte Costituzionale. Ed è lodevole anche il rispetto che in tal modo viene riconosciuto alle stesse parti in causa, i contribuenti e l’AAMS, evitando che debbano svolgere ulteriore attività difensiva senza la certezza delle regole.
Sorprende, allora, l’ostinazione con cui l’AAMS tenta di impedire che tali Giudici affrontino definitivamente la questione, ostinazione che rivela un’inaspettata paura del vaglio europeo e costituzionale ma che, nell’interesse stesso della Giustizia e dello Stato, sarebbe auspicabile venisse meno, facendo accettare la sfida lanciata dai Giudici di merito.
Avv. Diego Conte – PressGiochi
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