21 Dicembre 2024 - 12:33

Imposta intrattenimenti. TU tributi erariali minori: la Camera avvia l’esame

Dopo il passaggio al Senato lo Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori approda presso la Commissione Finanze della Camera che avvierà il prossimo 9 ottobre

07 Ottobre 2024

Dopo il passaggio al Senato lo Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori approda presso la Commissione Finanze della Camera che avvierà il prossimo 9 ottobre la discussione. Relatore al testo sarà l’onorevole Testa della Lega.

Lo schema di decreto reca una complessiva ricognizione delle norme in tema di tributi erariali minori ai sensi della delega conferita dall’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di un testo unico.

Al testo unico sono annessi cinque allegati: l’allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; l’allegato 2, riguardante la tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti; l’allegato 3, concernente la tabella dell’imposta sulle transazioni finanziarie; l’allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; l’allegato 5, relativo ai tributi speciali.

Durante l’estate il Governo ha previsto la proroga al 31 dicembre 2025 della scadenza per l’approvazione dei Testi unici, previsti dalla Delega fiscale, di riordino delle disposizioni che regolano il sistema tributario. A disporre la proroga, che risponde all’esigenza di restare al passo con l’evoluzione normativa dettata dalla Riforma stessa, la legge n. 122/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 197, serie generale, di venerdì 23 agosto.

Il Titolo II del provvedimento reca riordino delle imposte sugli intrattenimenti:

TITOLO II – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Capo I

(Disposizioni generali)

Preliminarmente vengono indicati il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti (articolo 24), i soggetti d’imposta (articolo 25) e le modalità di costituzione della base imponibile (articolo 26).

Con riferimento al presupposto sono soggetti all’imposta i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2, che si svolgono nel territorio dello Stato.

Si tratta in particolare di:

1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio (aliquota 16%);

2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go‐kart (aliquota 8%);

3) Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse (aliquota 60%);

4) Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (aliquota 10%).

Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. I soggetti passivi sono coloro che organizzano gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 (vedi supra) ovvero esercita case da gioco.

La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa di cui all’allegato 2, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. Costituiscono altresì base imponibile: gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.

Sono, altresì, riportate le norme che stabiliscono che le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all’allegato 2 (articolo 27), quelle che prevedono una riduzione al 50 per cento della base imponibile per intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono rivolti a finalità di beneficenza (articolo 28), e le altre agevolazioni previste dall’articolo 259 del testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, per le attività di intrattenimento svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti (articolo 29).

Capo II

(Riduzioni ed esenzioni)

Il Capo II reca le disposizioni che regolano la riduzione dell’imposta per i biglietti venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, nonché nel caso in cui i beneficiari del prezzo ridotto siano determinati dall’organizzatore (articolo 30), l’esenzione dall’imposta per la concessione dei biglietti gratuiti per i grandi invalidi (articolo 31), e la disciplina dei titoli di accesso gratuiti (articolo 32). Viene esposta la norma la quale prevede che le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dall’Automobile club d’Italia (A.C.I.) e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti e associazioni sono preposti non sono soggette all’imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell’anno (articolo 33).

Si riportano, inoltre, le norme che regolano la vidimazione delle tessere gratuite (articolo 34), la disciplina dell’imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza, prevedendo che l’imposta sia dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento (articolo 35) e quelle che prevedono il divieto di applicare soprapprezzi o contribuzioni speciali in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza, sui biglietti d’ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività (articolo 36). Infine sono indicate alcune disposizioni che restano abrogate (Articolo 37).

In particolare, restano abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli nonché le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all’istituzione dell’addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale. Posto che le disposizioni in materia di adempimenti relativi all’imposta sulle assicurazioni e all’imposta sui servizi digitali, originariamente contenute nella bozza di Testo Unico su adempimenti e accertamento, sono state trasfuse nel presente Testo unico si valuti l’opportunità di trasferire nel presente testo unico anche le disposizioni relative all’imposta sugli intrattenimenti ovvero, in alternativa, di mantenere anche le disposizioni concernenti gli adempimenti relativi all’imposta sulle assicurazioni e all’imposta sui servizi digitali nel Testo unico adempimenti e accertamento.

 

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