08 Settembre 2024 - 02:14

Il Tribunale UE boccia il marchio Bet-At-Home: non ha carattere distintivo

Confermata la decisione dell’EUIPO che non ha voluto registrare il marchio

29 Giugno 2022

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Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di Bet-at-Home per ottenere la registrazione del marchio a livello comunitario. Il bookmaker ha impugnato la decisione dell’EUIPO del 2020 e poi quella di “appello” della commissione di ricorso –  dello stesso Ufficio per la proprietà intellettuale – nel 2021, che hanno ritenuto il marchio privo del carattere distintivo. Al centro della vicenda c’è il brand costituito dalla scritta Bet-at-Home, con le parole separate da un trattino, e sottolineate da un arco verde. In sostanza per l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale la scritta indicherebbe solamente la natura del prodotto offerto, e l’arco verde di per sé non sarebbe in grado di dare carattere distintivo al logo.

 

La compagnia con il ricorso al Tribunale ha sostenuto che la commissione di ricorso dell’EUIPO non avesse esaminato tutte le argomentazioni dedotte. Inoltre, usando i brand di altre compagnie, ha cercato di dimostrare che l’arco verde identifica e distingue il marchio. In sostanza ha modificato i loghi di alcuni competitor aggiungendo l’arco, sostenendo che a quel punto si sarebbe creato un rischio di confusione. In altre parole, vedendo marchi diversi con lo stesso arco, gli utenti avrebbero potuto pensare che le varie compagnie facessero parte dello stesso gruppo. E questo proverebbe che quel segno grafico, anche se semplice, viene percepito chiaramente e resta impresso nella mente degli utenti che lo attribuiscono a una compagnia determinata.

Il Tribunale tuttavia – la sentenza al momento è stata pubblicata solo in francese e tedesco – non ha ravvisato carenze nella decisione dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale. Prima di tutto ha premesso che la commissione di ricorso non deve necessariamente replicare a tutte le tesi delle ricorrenti. Poi ha ricordato che la commissione, ad esempio, “ha ritenuto che gli elementi verbali «bet at home» costituissero l’elemento dominante del marchio”, mentre l’arco verde “fosse di importanza secondaria rispetto a detti elementi denominativi”.

 

Il Tribunale ha inoltre ricordato che in base al regolamento 2017/1001 un marchio ha carattere distintivo quando “consente di identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa e, quindi, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese”. Per valutare questo requisito “occorre tener conto dell’impressione complessiva che esso produce”. Tuttavia, “un segno eccessivamente semplice non è idoneo, in quanto tale, a veicolare un messaggio che i consumatori possano ricordare”,  e di conseguenza non può essere considerato un marchio “a meno che non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso”. Come ha sostenuto l’EUIPO, l’arco verde “è una forma geometrica di grande semplicità e che ha una funzione ornamentale o decorativa, che si limita a sottolineare ed evidenziare gli elementi verbali bet-at-home”. E il Tribunale ha rincarato la dose: “contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’arco verde contenuto nel marchio richiesto è banale e di scarso significato grafico. Pertanto non colpisce e non rimarrà impresso in modo permanente nella mente del pubblico di riferimento”.

Il Tribunale infine ha anche bollato come “irrilevante” la tesi basata sul rischio di confusione. “Secondo l’EUIPO il fatto che un marchio abbia carattere distintivo non dipende dall’esistenza di un rischio di confusione, ma dal fatto che il segno o l’elemento possano servire come indicazione dell’origine dei prodotti o servizi in questione”. In sostanza, “l’argomento della ricorrente relativo all’esistenza di un rischio di confusione è del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento del carattere distintivo del fiocco verde e, di conseguenza, del marchio richiesto”.

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