Respingendo la richiesta di misure cautelari avanzata da una esercizio commerciale che ospitava apparecchi da gioco in vincita, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha chiesto alla Giunta
Respingendo la richiesta di misure cautelari avanzata da una esercizio commerciale che ospitava apparecchi da gioco in vincita, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha chiesto alla Giunta di depositare una relazione sulla situazione dell’offerta di gioco sul territorio e il numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015.
La richiesta scaturisce dal ricorsa di un esercizio contro la determina del Comune di Trento che ordinava la rimozione di apparecchi da gioco ubicati all’interno del locale perché troppo vicino a diversi luoghi considerati sensibili.
“In tale particolare contesto normativo – spiega il tribunale – che in via contingente, nel necessario contemperamento in questa fase processuale tra il pubblico interesse e quello di cui il privato è portatore, deve essere accordata nella presente fase processuale preminente tutela del bene primario della salute (con il correlativo riconoscimento di una valenza recessiva dell’interesse della parte qui ricorrente), testualmente intesa quale diritto del singolo e interesse della collettività a’ sensi dell’art. 32 Cost. e dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell’art. 9, n. 10, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, posto che le predette fonti di legge provinciale non possono essere – allo stato – tout court disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell’urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell’intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e, a fortiori, anche in tema di competenza di legislazione primaria a’ sensi dell’art. 8, n. 5, del predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente a’ sensi dell’art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque chel’art. 41 Cost. dispone – tra l’altro – che l’iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza.
L’insieme di tali considerazioni induce pertanto a contingentemente respingere l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, salva una diversa valutazione della fattispecie nella susseguente fase della sua disamina da parte del Collegio”.
Tuttavia il Collegio ha chiesto all’Ufficio SUAP e attività amministrativa per l’edilizia del Comune di Trento di depositare, entro il termine del 17 novembre 2022, una documentata relazione dalla quale risulti l’elenco di tutte le sale giochi e dei pubblici esercizi comunque dotati di apparecchi automatici di gioco che in tutto il territorio comunale attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015, nonché il complessivo numero delle licenze di pubblica sicurezza per i predetti apparecchi attive nel territorio comunale.
Il Collegio ha chiesto alla Giunta Provinciale di Trento, di depositare agli atti di causa copia dell’ultima relazione prodotta in Consiglio Provinciale a’ sensi dell’art. 11 della predetta l.p. n. 13 del 2015, segnatamente comprendente le seguenti informazioni:
a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
e) i risultati dell’attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
Si chiede – altresì – alla medesima Amministrazione Provinciale di conoscere il dato – ove disponibile – del complessivo numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015”.
PressGiochi
Fonte immagine: pressgiochi.it
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