24 Novembre 2024 - 07:25

Il Tar Piemonte respinge definitivamente ricorso contro i limiti orari del comune di Chieri

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) dopo ha respinto definitivamente il ricorso di una società contro il Comune di Chieri per l’annullamento dell’ordinanza n. 38 del 6 marzo

07 Maggio 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) dopo ha respinto definitivamente il ricorso di una società contro il Comune di Chieri per l’annullamento dell’ordinanza n. 38 del 6 marzo 2017 del Sindaco di Chieri, avente ad oggetto gli “orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita l’installazione – art. 6 L.R. 2 maggio 2016, n. 9” con cui si limita ad otto ore giornaliere il funzionamento degli apparecchi, dalle ore 14.00 alle 18.00 e dalle ore 20.00 alle 24.00.

Il Tribunale, sempre in questi giorni aveva respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche di un’altra società sempre contro i nuovi limiti orari. 

Per il Tar il ricorso è infondato e va respinto e nella sua articolata spiegazione ripercorre i passi delle normative in materia con un’interessante disamina della situazione regionale:

“Dopo una lunga gestazione- ha spiegato il Tar- la Conferenza unificata ha raggiunto un’intesa in ordine alle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico nella seduta del 7 settembre 2017; i contenuti di tale intesa dovevano essere tradotti in un apposito decreto ministeriale che non risulta peraltro emanato.

Dal canto suo la Legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha introdotto nuove disposizioni in materia di giochi pubblici.

In questo quadro tuttora fluido, numerose Regioni hanno adottato leggi organiche in materia di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP o ludopatia). Tra queste, la Regione Piemonte, che ha approvato la legge regionale n. 9 del 2016, intitolata “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”. Tale legge prevede che il Consiglio regionale approvi (art. 3) un “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico”; e disciplina, tra l’altro, la “collocazione degli apparecchi per il gioco lecito” (art. 5) e le “limitazioni all’esercizio del gioco” (art. 6).

Sono poi intervenuti numerosi Comuni piemontesi che, attraverso ordinanze sindacali o regolamenti adottati dal Consiglio, hanno dettato specifiche norme riguardanti la disciplina in ambito locale delle sale giochi e degli apparecchi utilizzati per i giochi consentiti ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S.

Si può affermare che la realtà regionale piemontese è caratterizzata da un’accentuata propensione delle amministrazioni comunali ad affrontare e disciplinare, a livello locale, un fenomeno (quello del gioco d’azzardo patologico o ludopatia) la cui rilevanza e pericolosità, a livello sociale e sanitario, non può essere seriamente messa in discussione, se non altro tenuto conto dalla particolare attenzione che il legislatore vi ha riservato. E sempre in attesa che lo Stato faccia la sua parte, adottando una disciplina organica della materia che copra l’intero territorio nazionale, così da garantire quella uniformità di regole che è ragionevolmente auspicabile”.

Fatte queste premesse “Il Comune di Chieri- ha proseguito il tribunale- ha legittimamente disciplinato le fasce orarie di apertura delle sale giochi e quelle di utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S.

Lo strumento giuridico utilizzato dall’amministrazione comunale è stato quello previsto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”. L’ordinanza del Sindaco di Chieri, nel sottoporre a limiti di orario l’utilizzo di talune tipologie di giochi, ha dato puntuale applicazione alla legge regionale piemontese n. 9 del 2016, il cui art. 6 ha previsto l’introduzione, da parte dei Comuni, di limitazioni temporali con specifico riferimento all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS”.

In ogni caso, il principio di uguaglianza impone discipline eguali per situazioni eguali e discipline diverse per situazioni diverse, con il limite generale di proporzionalità e ragionevolezza”.

Pertanto “L’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.), obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco.

La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto”.

Per queste ragioni il ricorso è stato respinto.

 

PressGiochi

 

Tar Piemonte: respinte richieste di una sala giochi contro i limiti orari di Chieri

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