24 Novembre 2024 - 09:23

Il Tar Lazio respinge ricorso sulla ripartizione dei diritti televisivi dell’ippica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha respinto il ricorso di una società concessionaria per la raccolta di scommesse ippiche contro il  Ministero dell’Economia e delle Finanze

24 Novembre 2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha respinto il ricorso di una società concessionaria per la raccolta di scommesse ippiche contro il  Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e UNIRE per “l’annullamento dei provvedimenti di ripartizione dei costi per la fornitura del segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse dei cavalli per gli anni 2000 e 2001”.

Come spiega il Tar: “ Con ricorso notificato il 14 maggio 2004 e depositato il successivo giorno 27, la società ricorrente, già concessionaria dell’UNIRE per la raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli, ha impugnato le due deliberazioni con le quali il detto Ente ha stabilito i criteri per la ripartizione tra le Agenzie ippiche dei costi per la trasmissione del segnale televisivo relativo alle riprese delle corse per gli anni 2000 e 2001. Con riferimento all’anno 2000 la ricorrente impugna la deliberazione n. 86\2000 e la successiva n. 136\2001 del 14 marzo 2001 del Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE, con le quali l’Ente aveva, rispettivamente, dapprima stabilito un criterio di contribuzione improntato al solo movimento netto realizzato da ciascuna Agenzia ippica nel corso dell’anno, che poi, su impulso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (che aveva fatto riferimento ad una nota dell’Agenzia delle Entrate), aveva modificato nel senso di prevedere che metà della contribuzione avvenisse pro-quota, e l’altra metà in relazione al movimento netto di affari”.

Per la ricorrente: “Il procedimento di approvazione delle due deliberazioni che hanno determinato in via definitiva il contributo per gli anni 2000 e 2001 sarebbe viziato in quanto, nel caso della delibera n. 136\2001 sarebbe mancato il prescritto parere del Ministero delle Finanze, mentre nel caso dell’atto commissariale n. 143\2001 sarebbe mancata la verifica del ministero delle Politiche Agricole e Forestali”.

Secondo il Tribunale  Amministrativo invece il ricorso “è infondato”: la normativa infatti “non disciplina compiutamente la sequenza procedimentale attraverso la quale l’UNIRE doveva pervenire alla determinazione dei criteri”.

PressGiochi

 

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