Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’annullamento “del provvedimento del
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’annullamento “del provvedimento del 15 marzo 3027, con cui è stata disposta la revoca della concessione del gioco del lotto annessa alla rivendita ordinaria n. 22 nei confronti del ricorrente; dei decreti direttoriali del 12 dicembre 2003 e del 16 maggio 2007, nella parte in cui è fissato il limite di redditività annuale delle ricevitorie del gioco del lotto”.
Per il TAR “ritenuto, che, ad una prima delibazione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto: il provvedimento di revoca adottato, in ragione del dato oggettivo costituito dalla raccolta di giocate inferiore negli ultimi due esercizi finanziari al limite annuo determinato dall’art. 3 del decreto direttoriale del 16 maggio 2007, è espressione di potere vincolato dall’atto generale presupposto; la circostanza che l’amministrazione, in anni precedenti, abbia provveduto ad archiviare altri procedimenti di revoca avviati nei confronti del ricorrente per la stessa ragione conferma che la bassa redditività costituisce un elemento costante, e non episodico, dell’attività dell’esercizio; Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare”.
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