24 Novembre 2024 - 21:33

Il Tar Lazio: illegittimo cedere concessione monopoli legata a raccolta lotto

I Monopoli di Stato hanno respinto la richiesta della titolare di una tabaccheria di cedere la concessione per generi di monopoli ma non la concessione relativa alla ricevitoria del lotto,

28 Luglio 2015

I Monopoli di Stato hanno respinto la richiesta della titolare di una tabaccheria di cedere la concessione per generi di monopoli ma non la concessione relativa alla ricevitoria del lotto, situata in sede diversa.

 

I Monopoli hanno legittimato la decisione spiegando che “la stretta connessione che sussiste tra le concessioni per la rivendita di generi di monopolio e quelle per la raccolta del gioco del lotto si desume dall’art. 6 della legge n. 85/1990 e, quindi, ferma restando la reciproca autonomia e indipendenza organizzativa delle concessioni per la rivendita di generi di monopolio e di quelle per la raccolta del gioco del lotto, tra le due concessioni sussiste comunque una relazione di presupposizione genetica, perché la titolarità di una rivendita di generi di monopolio costituisce titolo indispensabile per poter chiedere la concessione per la raccolta del gioco del lotto”.

 

Le due concessioni, seppur riferite ad attività ubicate in luoghi diversi, sono intestate alla medesima persona fisica e sono legate da un evidente nesso di presupposizione genetica, sicché l’Amministrazione ha ritenuto che la ricorrente, dovesse rinunciare anche alla gestione della ricevitoria del lotto.

ADM ricorda che la materia dei giochi pubblici e della vendita di generi di monopolio è esclusa dal processo di liberalizzazione delle attività economiche.

 

Ad intervenire sulla questione il tribunale amministrativo romano che ha respinto il ricorso perché infondato. Facendo proprie le motivazioni portate dalla difesa erariale, il tar ha ricordato che “la disciplina relativa alla cessione delle rivendita di generi di monopolio si rinviene nell’art. 31 della legge n. 1293/1957, il quale – dopo aver fissato, al comma 1, la regola generale secondo la quale “le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute” – pone, al comma 2, un’eccezione a tale regola, prevedendo che “quando si verifichi cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l’assegnazione della rivendita a trattativa privata”.

 

La ragione che ha indotto l’Amministrazione a confermare la regola della non cedibilità delle rivendite è stata il fatto che la ricorrente è titolare anche della ricevitoria ed è stata ulteriormente chiarita nel corso del giudizio dalla Difesa erariale, che ha sottolineato lo stretto legame esistente tra le due concessioni di cui la ricorrente risulta titolare, tale da subordinare il rilascio di un eventuale nulla-osta alla cessione di entrambe le concessioni.

 

Come ricorda il giudice amministrativo “la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda”.

Pertanto, la cessione della concessione a breve distanza di tempo dal rilascio della stessa risulta incompatibile con tale disposizione. Ne consegue che a fronte di tali motivazioni, da un lato, risulta ampiamente giustificata la scelta dell’Amministrazione di non consentire la cessione separata della rivendita di generi di monopolio; dall’altro, nessun rilievo può assumere la circostanza, più volte ribadita dalla ricorrente, che le due concessioni riguardino attività gestite presso due esercizi commerciali diversi.

 

PressGiochi

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