24 Novembre 2024 - 11:50

Il Tar Lazio ha respinto un ricorso contro ADM: “E’ il ricevitore del Lotto che deve verificare l’accredito al concessionario”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di un ricevitore contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’annullamento “del provvedimento A.A.M.S. n. 15880

17 Maggio 2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di un ricevitore contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’annullamento “del provvedimento A.A.M.S. n. 15880 del 19.02.2016, notificato in data 25.02.2016, recante revoca della concessione lotto con contestuale incameramento di euro 1.800,00 e di disdetta del contratto di appalto nonché la chiusura a tempo indeterminato della ricevitoria”.

Pe il Tar invece “gli addotti disguidi bancari non sono sufficienti a giustificare i reiterati ritardi in quanto il ricevitore è tenuto a verificare personalmente il buon fine dell’operazione di accredito al concessionario. In definitiva, il rapporto fiduciario è stato irrimediabilmente vulnerato a causa della violazione abituale delle norme che regolano la gestione della ricevitoria” e continua il tribunale amministrativo “deve convenirsi con la difesa erariale che le ripetute irregolarità hanno manifestato l’incapacità del ricevitore ad una corretta gestione della ricevitoria, compromettendo la regolarità dei flussi finanziari di competenza dell’amministrazione e comunque facendo venire meno l’elemento fiduciario che caratterizza la concessione”.

Pertanto anche se, sempre secondo il Tar, “Sembra tuttavia equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa” il ricorso è stato respinto.

 

PressGiochi

 

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