Il TAR Lazio ha accolto le domande cautelari presentate da diversi ricorrenti finalizzate ad ottenere l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della determina ADM del 25 ottobre 2024 che ha istituito l’Albo
Il TAR Lazio ha accolto le domande cautelari presentate da diversi ricorrenti finalizzate ad ottenere l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della determina ADM del 25 ottobre 2024 che ha istituito l’Albo dei punti vendita di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza in applicazione a quanto previsto dall’art.13 del Decreto Legislativo n. 41/24 recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie le domande cautelari, previa riunione dei ricorsi ex art.70 c.p.a. ai soli fini del relativo scrutinio, e per l’effetto sospende l’esecutività della determinazione direttoriale impugnata. Fissa per la trattazione nel merito dei ricorsi, l’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, ore di rito. Spiega che: “ Letti i ricorsi in epigrafe ed esaminate le controdeduzioni dell’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Rilevata, in via preliminare, l’opportunità di disporre la riunione di detti giudizi, ex art.70 c.p.a., ai soli fini dello scrutinio delle domande cautelari, stanti evidenti ragioni di connessione oggettiva;
Considerato che l’esame delle questioni evocate dalle parti ricorrenti richiede un approfondimento circa le numerose tematiche sottese, anche alla luce delle difese spiegate dalla difesa erariale;
Ritenuto che, in disparte l’esame di tali complesse questioni, da condurre nell’opportuna sede di merito, le domande cautelari siano suscettibili di favorevole considerazione, al solo scopo di conservare la res adhuc integra nelle more dello svolgimento dei giudizi, avuto in particolare riguardo al prospettato pericolo (ed alle possibili, relative conseguenze pregiudizievoli) che, in applicazione della determinazione direttoriale impugnata, adottata in dichiarata applicazione dell’art.13 del d.lgs. n.41/2024, taluni esercenti non possano utilmente iscriversi all’Albo PVR nel termine fissato dall’Amministrazione ed esercitare, quindi, l’attività in questione, anche a danno dei concessionari;
Valutati comunque sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase cautelare.”
PressGiochi