24 Novembre 2024 - 01:39

IL TAR Aosta conferma la legge sul distanziometro di 500 metri applicato in “linea d’aria”

In Valle d’Aosta è stata approvata la legge sul distanziometro applicato in “linea d’aria” (precedentemente applicato tramite percorso pedonale più breve) per le sale giochi, che dovranno mantenere la distanza

16 Settembre 2020

In Valle d’Aosta è stata approvata la legge sul distanziometro applicato in “linea d’aria” (precedentemente applicato tramite percorso pedonale più breve) per le sale giochi, che dovranno mantenere la distanza di 500 metri dai luoghi che rientrano nella categoria dei luoghi sensibili.

Il TAR chiamato ad esprimersi su un ricorso, ha confermato la norma e respinto la revoca della licenza effettuata dalla Questura circa un anno fa alla sala VLT che non rispettava il “distanziometro”. Inoltre, ha chiarito l’importanza del ruolo della Regione che può intervenire quando si tratta della tutela della salute pubblica.

Nel testo della sentenza si legge: “La competenza legislativa regionale è può essere esercitata, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale e in quadro normativo e giurisprudenziale che “consente espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito”. Infine, la stessa intesa in Conferenza unificata del 07.09.2017 per la distribuzione sul territorio dei punti di gioco fa esplicitamente salva l’efficacia delle vigenti disposizioni delle Regioni “se prevedono una tutela maggiore” e riconosce a tali Enti la facoltà di prevedere “forme maggiori di tutela per la popolazione” a fini di contrasto della “ludopatia”.

E ancora: “La questione, tuttavia, è manifestamente infondata. Né dalla legge di Stabilità 2016, né dalla successiva intesa in Conferenza unificata del 07.09.2017 emerge un esplicito e generale esonero delle sale gioco già in attività dal rispetto delle normative in materia di distanze dai luoghi “sensibili”. Quest’ultima, in particolare, si limita a obbligare Regioni ed Enti locali a tenere conto, nell’adozione di criteri per una equilibrata distribuzione dei punti di gioco sul territorio, “della ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente”. Sia la normativa statale, sia l’intesa riconoscono dunque al legislatore regionale una discrezionalità nella definizione dei tempi e dei modi per conciliare le esigenze di tutela della salute. Nel caso di specie, tale discrezionalità non pare sia stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole, perché il termine di sei mesi non risulta così breve da rendere assolutamente impossibile ai titolari di licenza una riorganizzazione della propria attività. In conclusione, per l’irrilevanza di alcune e la manifesta infondatezza di altre, le eccezioni d’incostituzionalità sollevate dalla parte ricorrente devono essere tutte respinte, con la conseguenza che nemmeno sussiste l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato denunciata con il terzo motivo di ricorso”.

 

Il TAR ha quindi deciso di respingere il ricorso.

 

 

 

PressGiochi

×