24 Novembre 2024 - 03:30

Il Servizio Studi del Parlamento su proroga concessione Bingo

L’articolo 1, comma 1130, fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino

09 Febbraio 2021

L’articolo 1, comma 1130, fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

Il comma 1131 – si legge nel dossier presentato dal Servizio Studi del Parlamento ieri sulla legge di Bilancio 2021 – stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

I commi 1132 e 1133 specificano che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022. Al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire il tendenziale allineamento temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, l’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) proceda entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai criteri direttivi elencati dal medesimo comma. Tale termine, più volte modificato (da ultimo per effetto dell’articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019) è stato prorogato di sei mesi dall’articolo 69, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2021. Il comma 1130 in esame fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.

Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.

Nell’ambito dei criteri direttivi ai quali l’ADM deve attenersi in vista dell’attribuzione delle concessioni, l’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge di stabilità 2014 prevede il versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita. Il comma 1131 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 (compreso) può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Il comma 1132 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Ai sensi del comma 1133, la prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

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