Il decreto recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2) è approdato presso le Commissioni Bilancio e Lavoro pubblico della Camera dopo l’ok
Il decreto recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2) è approdato presso le Commissioni Bilancio e Lavoro pubblico della Camera dopo l’ok di Palazzo Madama. I relatori, Renata Polverini e Stefano Fassina hanno avvertito che il provvedimento è inserito all’ordine del giorno dell’Assemblea il prossimo 27 giugno. I tempi di discussione del provvedimento alla Camera sono quindi molto stretti.
Il PNRR 2 contiene disposizioni in materia di scommesse, apparecchi senza vincita in denaro e lotteria degli scontrini.
Nello specifico l’articolo 18-ter proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, confermando la misura degli oneri concessori (comma 1). Il comma 2 rinvia a un provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ai quali non si applicano le disposizioni riguardanti le verifica tecnica di conformità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il comma 3 integra la dotazione del Fispe e ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 (comma 4).
L’articolo 18 introduce delle modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, all’obbligo di fatturazione elettronica, al funzionamento della cosiddetta lotteria degli scontrini nonché alla disciplina del superbonus. Il comma 4-bis stabilisce delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini. In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di lotterie degli scontrini, sia istantanee, sia differite, differenziate anche per le operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi.
Scommesse – L’articolo 18-ter in esame è stato inserito in prima lettura dal Senato.
In particolare, il comma 1, nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza (DEF) 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024.
La misura degli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, è confermata pari a quella definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).
Il citato articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018 fissa la misura degli oneri concessori in euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Il comma rinvia a un provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione degli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.
Amusement – Il comma 2 modifica l’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), aggiungendo, dopo la lettera c-ter), la lettera c-quater).
Il suddetto articolo 110, comma 7, del regio decreto n. 773 del 1931 elenca gli apparecchi da considerarsi per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Ai sensi della nuova lettera c-quater) del medesimo comma 7, con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi, 3 e 4, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000).
Il sopra menzionato articolo 38 della legge finanziaria 2001 stabilisce, al comma 3, che gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera a) e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria.
La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l’effettuazione della verifica tecnica.
Ai sensi del comma 4, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7-ter) dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.
Il menzionato articolo 14-bis del D.P.R: n. 640 del 1972 stabilisce che per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, del citato testo unico.
Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfetario annuo è, per l’anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell’articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell’articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell’articolo 110.
Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per l’attuazione del presente comma.
Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell’anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.
Lotteria degli scontrini – Il comma 4-bis, introdotto al Senato, reca delle modifiche ai commi 540 e 544, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in materia di lotteria degli scontrini.
Si ricorda che con la pubblicazione del provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria. A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it)). Se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro
speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto.
In particolare, la lettera a) del comma 4-bis sostituisce interamente il comma 540 e dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Il periodo successivo, come modificato, indica i nuovi requisiti necessari per partecipare alla lotteria. Tali requisiti rispetto al testo originario risultano più dettagliati e individuano specificatamente nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé stesso, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione.
Nel dettaglio, per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate.
L’esercente trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il testo originario del comma 540 precisava che per partecipare all’estrazione risultava necessario solamente che i contribuenti, al momento dell’acquisto avessero comunicato il proprio codice lotteria.
Si segnala che nella citata Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione la meccanica di partecipazione (“per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria”) veniva indicata come un elemento frenante (“barriera all’ingresso”) e, pertanto, veniva prospettato un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco.
L’ultimo periodo del comma 540, che non viene modificato, continua a prevedere che, a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
La lettera b), modificando il sopra richiamato comma 544, stabilisce che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie.
La norma, pertanto, contrariamente al vecchio regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi.
PressGiochi
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